Àctio Pauliàna
Àctio Pauliàna [Azione Pauliana o revocatoria; cfr. artt. 2901-2904 c.c.]
Azione diretta a revocare gli atti fraudolenti compiuti dal debitore sul proprio patrimonio in danno dei creditori.
Alla revoca di tali atti fraudolenti tendevano, in epoca classica, due diversi mezzi:
— l’interdìctum fraudatòrium [vedi], accordato contro il terzo acquirente, consapevole della frode, per obbligarlo a restituire quanto acquistato dal debitore;
— la restitùtio in ìntegrum [vedi], che ripristinava lo stato di cose preesistente all’alienazione.
Nel diritto giustinianeo, invece, si sostituì a tali due strumenti un’unica azione, denominata (—); essa poteva trovare applicazione al concorrere dei seguenti requisiti:
— atto di alienazione del debitore in danno o dei creditori concluso con intento fraudolento (consìlium fràudis);
— consapevolezza della frode da parte del terzo acquirente (scientia fraudis) a titolo oneroso;
— pregiudizio dei creditori (evèntus dàmni).
L’(—) poteva essere esperita solo entro il termine di un anno dall’avvenuta alienazione, e nei confronti dell’acquirente; decorso tale termine, poteva essere esperita solo un’actio in factum [vedi], nella misura dell’ingiustificato arricchimento ricevuto dall’acquirente o dai suoi successori a titolo universale (non da quelli a titolo particolare).
Azione diretta a revocare gli atti fraudolenti compiuti dal debitore sul proprio patrimonio in danno dei creditori.
Alla revoca di tali atti fraudolenti tendevano, in epoca classica, due diversi mezzi:
— l’interdìctum fraudatòrium [vedi], accordato contro il terzo acquirente, consapevole della frode, per obbligarlo a restituire quanto acquistato dal debitore;
— la restitùtio in ìntegrum [vedi], che ripristinava lo stato di cose preesistente all’alienazione.
Nel diritto giustinianeo, invece, si sostituì a tali due strumenti un’unica azione, denominata (—); essa poteva trovare applicazione al concorrere dei seguenti requisiti:
— atto di alienazione del debitore in danno o dei creditori concluso con intento fraudolento (consìlium fràudis);
— consapevolezza della frode da parte del terzo acquirente (scientia fraudis) a titolo oneroso;
— pregiudizio dei creditori (evèntus dàmni).
L’(—) poteva essere esperita solo entro il termine di un anno dall’avvenuta alienazione, e nei confronti dell’acquirente; decorso tale termine, poteva essere esperita solo un’actio in factum [vedi], nella misura dell’ingiustificato arricchimento ricevuto dall’acquirente o dai suoi successori a titolo universale (non da quelli a titolo particolare).