Àctio iudicàti

Àctio iudicàti

Mezzo ordinario, nelle procedure formulari [vedi processo per formulas], per costringere il soggetto, già soccombente in un primo giudizio, ad adempiere le obbligazioni patrimoniali indicate dalla sentenza.
Con essa l’attore, vittorioso in primo grado, chiedeva al giudice la conferma del pregresso giudizio e l’esecuzione delle proprie pretese. Ove il convenuto, già soccombente, si fosse deciso a rem defendere, ossia a resistere alle pretese dell’attore, e le sue ragioni non fossero state condivise dal iùdex, egli veniva condannato a pagare il duplum (il doppio) della somma alla quale era stato condannato al termine del giudizio di primo grado. La sentenza acquisiva così carattere esecutivo.