Àctio interrogatòria
Àctio interrogatòria [Azione interrogatoria; cfr. art. 481 c.c.]
Azione pretorile [vedi actio honorària], esperibile dai terzi interessati a conoscere la volontà del soggetto chiamato all’eredità circa l’accettazione della stessa. Potevano verificarsi tre ipotesi:
— se l’istituito, interrogato in merito alle sue intenzioni (c.d. interrogàtio an hères sit), rispondeva affermativamente nei confronti del postulante, si intendeva effettuata l’accettazione, con tutte le conseguenze giuridiche dalla stessa derivanti;
— se, invece, l’interrogato rispondeva negativamente ricorrevano gli estremi della rinuncia;
— se, infine, l’istituito rispondeva di non aver preso alcuna decisione, il pretore poteva concedergli un certo termine (spatium deliberàndi), trascorso il quale i creditori erano autorizzati alla bonòrum vendìtio [vedi] in nome del defunto.
Azione pretorile [vedi actio honorària], esperibile dai terzi interessati a conoscere la volontà del soggetto chiamato all’eredità circa l’accettazione della stessa. Potevano verificarsi tre ipotesi:
— se l’istituito, interrogato in merito alle sue intenzioni (c.d. interrogàtio an hères sit), rispondeva affermativamente nei confronti del postulante, si intendeva effettuata l’accettazione, con tutte le conseguenze giuridiche dalla stessa derivanti;
— se, invece, l’interrogato rispondeva negativamente ricorrevano gli estremi della rinuncia;
— se, infine, l’istituito rispondeva di non aver preso alcuna decisione, il pretore poteva concedergli un certo termine (spatium deliberàndi), trascorso il quale i creditori erano autorizzati alla bonòrum vendìtio [vedi] in nome del defunto.