Àctio fidùciæ
Àctio fidùciæ [lett. “azione conseguente alla mancata osservanza di un contratto fiduciario”]
Azione concessa al fiduciante che avesse alienato una res màncipi al fiduciario con l’intesa (c.d. pactum fiduciæ) [vedi fiducia] che la stessa gli fosse restituita al verificarsi di determinate condizioni, nel caso di mancata restituzione.
Se ne conosce una formula in factum [vedi actio in factum] per la restituzione della cosa mancipata in relazione al contenuto del pactum fiduciæ, cui fece ben presto seguito un’actio fiduciæ in ius [vedi actio in fàctum] ex fide bona [vedi actio bonæ fidei].
Azione concessa al fiduciante che avesse alienato una res màncipi al fiduciario con l’intesa (c.d. pactum fiduciæ) [vedi fiducia] che la stessa gli fosse restituita al verificarsi di determinate condizioni, nel caso di mancata restituzione.
Se ne conosce una formula in factum [vedi actio in factum] per la restituzione della cosa mancipata in relazione al contenuto del pactum fiduciæ, cui fece ben presto seguito un’actio fiduciæ in ius [vedi actio in fàctum] ex fide bona [vedi actio bonæ fidei].