Àctio ex interdìcto
Àctio ex interdìcto [Azione esercitabile a seguito di un interdetto pretorile]
Azione esercitabile dal soggetto che avesse ottenuto la concessione di un interdìctum [vedi] nei confronti della controparte, se quest’ultima non avesse rispettato le prescrizioni contenute nell’interdictum.
L’(—) era in personam [vedi actio in persònam].
All’inadempimento delle prescrizioni interdittali, seguiva una procedura di accertamento dell’inottemperanza che poteva culminare:
— nella semplice condanna della controparte (procedura sine pœna);
— nell’ulteriore sanzione del pagamento di una penale (procedura cum pœna).
Azione esercitabile dal soggetto che avesse ottenuto la concessione di un interdìctum [vedi] nei confronti della controparte, se quest’ultima non avesse rispettato le prescrizioni contenute nell’interdictum.
L’(—) era in personam [vedi actio in persònam].
All’inadempimento delle prescrizioni interdittali, seguiva una procedura di accertamento dell’inottemperanza che poteva culminare:
— nella semplice condanna della controparte (procedura sine pœna);
— nell’ulteriore sanzione del pagamento di una penale (procedura cum pœna).