Àctio èmpti
Àctio èmpti
Azione di buona fede [vedi actio bònæ fìdei] concessa all’èmptor (compratore) nel caso in cui il venditore non avesse provveduto alla consegna della cosa venduta o, trattandosi di res màncipi [vedi], non ne avesse effettuato la mancipàtio [vedi].
L’(—) era, altresì, esperibile dal compratore nel caso in cui il venditore non avesse garantito l’acquirente contro il pericolo di evizione, oppure quando quest’ultima si fosse già verificata.
Azione di buona fede [vedi actio bònæ fìdei] concessa all’èmptor (compratore) nel caso in cui il venditore non avesse provveduto alla consegna della cosa venduta o, trattandosi di res màncipi [vedi], non ne avesse effettuato la mancipàtio [vedi].
L’(—) era, altresì, esperibile dal compratore nel caso in cui il venditore non avesse garantito l’acquirente contro il pericolo di evizione, oppure quando quest’ultima si fosse già verificata.