Àctio de tìgno iùncto

Àctio de tìgno iùncto [Azione relativa a materiale edilizio congiunto]

Actio pœnàlis in duplum
[vedi >àctio poenàlis, repersecutoria, mixta], concessa al proprietario di materiali edilizi che fossero stati sottratti furtivamente ed utilizzati per la costruzione di un edificio.
La denominazione dell’azione trae origine dal tignum iunctum, palo inserito nel filare di una vigna: quest’ultimo, ovviamente, non poteva essere coattivamente restituito perché, se divelto, avrebbe determinato il crollo del filare.