Àctio de pecùlio

Àctio de pecùlio

Azione appartenente alla categoria delle actiònes adiectìciæ qualitàtis [vedi]; era esperibile nei confronti di un pater familias [vedi] o >dòminus [vedi], nei casi in cui il filius o il servus (dotati di peculium [vedi]) avessero concluso un negozio giuridico senza il consenso del pater o del dominus, relativamente alla somma effettivamente andata a profitto di questi ultimi. In particolare, il pater ed il dominus dovevano restituire per intero il profitto ricevuto e, se non avevano ricevuto alcun profitto, erano ritenuti responsabili limitatamente al patrimonio peculiare: ciò imponeva al giudice di valutare in primo luogo se il patrimonio del pater o del dominus avesse ricevuto qualche incremento dall’affare, e solo in caso di esito negativo di tale valutazione, passare a considerare il peculio (cioè i beni del pater o dominus messi a disposizione del filius o servus per l’esercizio della propria attività). Nel valutare il peculio, occorreva preventivamente dedurre ciò che era dovuto al pater o al dominus.