Àctio commùni dividùndo

Àctio commùni dividùndo [Azione per la divisione della comunione; cfr. artt. 1111-1116 c.c.; 784-791 c.p.c.]

Una delle tre azioni, insieme all’actio familiæ erciscùndæ [vedi] ed all’actio fìnium regundòrum [vedi] attraverso le quali era possibile chiedere ed ottenere la divisione giudiziale della communio [vedi].
L’(—) era una azione generale per lo scioglimento della communio dominicale, ed era liberamente esperibile da ciascuno dei soggetti in comunione, contro gli altri. Come le altre due azioni divisorie, era caratterizzata da una adiudicàtio [vedi] e rappresentava un caso di volontaria giurisdizione più che di giurisdizione contenziosa, non essendovi controversia circa l’appartenenza di un diritto quanto invece un conflitto di interessi da risolvere.