Àctio bònæ fìdei
Àctio bònæ fìdei (vel bonæ fidei iudicia)
Categoria di azioni nelle quali era attribuito al giudice un ampio potere discrezionale nel determinare le prestazioni del convenuto sulla base di un criterio di buona fede [vedi bona fides].
In virtù di ciò, i poteri del giudice erano particolarmente dilatati, in quanto egli era chiamato a risolvere i casi sottoposti al suo esame, anche prescindendo da una rigorosa applicazione dei precetti normativi.
In tal modo, ebbero origine talune regole destinate a rivestire una notevole importanza in materia di diritto delle obbligazioni e, in particolare, in tema di contratti di vendita [vedi èmptio-vendìtio], locazione [vedi locàtio-condùctio] e mandato [vedi mandatum].
Tra le azioni di buona fede meritano una menzione particolare l’actio mandati [vedi], l'àctio èmpti [vedi], l'àctio commodati [vedi] e l'àctio condùcti [vedi].
Categoria di azioni nelle quali era attribuito al giudice un ampio potere discrezionale nel determinare le prestazioni del convenuto sulla base di un criterio di buona fede [vedi bona fides].
In virtù di ciò, i poteri del giudice erano particolarmente dilatati, in quanto egli era chiamato a risolvere i casi sottoposti al suo esame, anche prescindendo da una rigorosa applicazione dei precetti normativi.
In tal modo, ebbero origine talune regole destinate a rivestire una notevole importanza in materia di diritto delle obbligazioni e, in particolare, in tema di contratti di vendita [vedi èmptio-vendìtio], locazione [vedi locàtio-condùctio] e mandato [vedi mandatum].
Tra le azioni di buona fede meritano una menzione particolare l’actio mandati [vedi], l'àctio èmpti [vedi], l'àctio commodati [vedi] e l'àctio condùcti [vedi].