Àctio auctoritàtis

Àctio auctoritàtis [Garanzia per l’evizione; cfr. artt. 1483-1488 c.c.]

Azione esperibile dall’acquirente di una res màncipi [vedi], (c.d. mancìpio accìpiens) convenuto in giudizio da un terzo che rivendicava [vedi rèi vindicàtio] la proprietà della res [vedi] alienata, contro l’alienante (c.d. mancìpio dans): quest’ultimo era, infatti, tenuto a prestare la garanzia (auctòritas [vedi]) per evizione.
Si trattava di una àctio in duplum [vedi >àctio poenalis, reipersecutoria, mixta]: l’acquirente poteva convenire in giudizio con l’(—) l’alienante (se questi avesse rifiutato di intervenire in suo sostegno, nel giudizio intentatogli dal terzo rivendicante, o se l’intervento fosse risultato vano) ed ottenere il pagamento del doppio del prezzo versatogli.
La garanzia era dovuta fino a che non si fosse compiuta l’usucapione a favore dell’acquirente.