Àctio aquæ pluviæ arcèndæ

Àctio aquæ pluviæ arcèndæ [Azione per trattenere l’acqua piovana]

Una delle azioni poste a tutela della proprietà immobiliare, nei rapporti di vicinato; era esperibile nei confronti del proprietario di un fondo sovrastante, che avesse modificato, in danno del fondo sottostante, il deflusso naturale delle acque piovane.
Nel diritto giustinianeo l’(—) era esperibile anche da e contro l’usufruttuario.
L’azione non regolamentava l’uso delle acque piovane, tendendo, bensì, ad allontanare le acque piovane che si riversassero con violenza, o comunque in abbondanza, in un fondo inferiore, a causa di nuove opere realizzate su un fondo superiore (es. canalizzazione).