Àctio ad supplèndam legìtimam

Àctio ad supplèndam legìtimam [Azione di reintegra della legittima]

Azione riconosciuta in diritto postclassico in favore del legittimario al quale era pervenuta un’attribuzione successoria, inferiore rispetto a quella spettantegli: si riteneva, infatti, precluso l’esercizio della querela inofficiòsi testamenti [vedi] al soggetto che avesse comunque ottenuto un’attribuzione successoria (pur se insufficiente).
L’azione vittoriosa del legittimario sostituiva l’attore agli instituti nella misura in cui questi avessero preso il suo posto, lasciando intatta ogni altra disposizione.
L’(—) era esperibile oltre che avverso il testamento, anche avverso le donazioni e le costituzioni di dote che intaccassero la pars legitima (1/4 del patrimonio del “de cuius”). Gli artt. 553 ss. c.c. prevedono la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere la riduzione delle disposizioni lesive della legittima degli eredi legittimari, dei loro eredi o aventi causa.