Àctio
Àctio [Azione]
Potere dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei loro diritti. Il concetto di (—) è strettamente connesso all’evoluzione dei mezzi di difesa dei diritti, dall’autotutela privata, che caratterizzò la fase più arcaica della società romana, alla iurisdìctio, intesa come espressione del potere autoritativo dello Stato. A seguito di tale evoluzione, il processo assurse al rango di funzione pubblica, dall’inizio fino alla fase terminale: al privato spettava solo di promuoverlo. La difesa privata, al termine di questa evoluzione, si era trasformata in iniziativa di parte, che rimase la caratteristica essenziale del processo civile.
Si comprende, pertanto, la nota definizione di Celso [vedi] (D. 44.7.51): “actio nihil àliud est quam ius quod sibi debeàtur iudìcio persequèndi” (l’actio non è altro se non il diritto di perseguire in giudizio quel che sia dovuto).
Diritto ed azione erano strettamente connessi nel mondo romano, poiché il diritto era concepito sotto l’aspetto processuale piuttosto che sostanziale. L’evoluzione degli istituti giuridici romani è, infatti, dovuta, più che alla considerazione dei rapporti di diritto materiale, alla ricerca dei mezzi mediante i quali i soggetti potessero far valere i propri diritti nel processo. Per indicare l’antico monopolio pontificale [vedi pontìfices] in materia giuridica, si parlava di àgere e di actiònes, mentre l’editto dei pretori, ed anche l’editto perpetuo, non erano altro che una promessa di azioni e mezzi giudiziari (iudìcium dàbo, non dabo).
Vedi tabella.
Potere dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei loro diritti. Il concetto di (—) è strettamente connesso all’evoluzione dei mezzi di difesa dei diritti, dall’autotutela privata, che caratterizzò la fase più arcaica della società romana, alla iurisdìctio, intesa come espressione del potere autoritativo dello Stato. A seguito di tale evoluzione, il processo assurse al rango di funzione pubblica, dall’inizio fino alla fase terminale: al privato spettava solo di promuoverlo. La difesa privata, al termine di questa evoluzione, si era trasformata in iniziativa di parte, che rimase la caratteristica essenziale del processo civile.
Si comprende, pertanto, la nota definizione di Celso [vedi] (D. 44.7.51): “actio nihil àliud est quam ius quod sibi debeàtur iudìcio persequèndi” (l’actio non è altro se non il diritto di perseguire in giudizio quel che sia dovuto).
Diritto ed azione erano strettamente connessi nel mondo romano, poiché il diritto era concepito sotto l’aspetto processuale piuttosto che sostanziale. L’evoluzione degli istituti giuridici romani è, infatti, dovuta, più che alla considerazione dei rapporti di diritto materiale, alla ricerca dei mezzi mediante i quali i soggetti potessero far valere i propri diritti nel processo. Per indicare l’antico monopolio pontificale [vedi pontìfices] in materia giuridica, si parlava di àgere e di actiònes, mentre l’editto dei pretori, ed anche l’editto perpetuo, non erano altro che una promessa di azioni e mezzi giudiziari (iudìcium dàbo, non dabo).
Vedi tabella.