Accìpiens

Accìpiens [Colui che riceve; cfr. artt. 1556-1558 c.c.]

Letteralmente, colui che riceve una o più res [vedi] determinate.
Il termine viene adoperato, nel diritto civile vigente, per indicare il soggetto che, avendo stipulato un contratto estimatorio (artt. 1556-1558 c.c.), riceve dalla controparte (il c.d. tràdens [vedi]) una quantità determinata di beni mobili, assumendo l’obbligazione di pagarne il prezzo, salva la facoltà (che caratterizza il contratto in esame) di restituire quanto non venduto o, comunque, utilizzato (si pensi, ad es., al rapporto che intercorre tra il giornalaio ed il fornitore di giornali).
La dottrina suole indicare come (—) il creditore in generale, anche nell’ipotesi in cui ricorre il pagamento dell’indebito ex art. 2033 c.c.