Accidentàlia negòtii

Accidentàlia negòtii [Elementi accidentali del negozio giuridico]

Elementi del negozio giuridico liberamente apponibili dalle parti nei limiti della loro facoltà di disporre.
Gli (—), non essenziali ai fini dell’esistenza del negozio giuridico, se in esso inseriti, ne diventano elementi imprescindibili; essi trovarono grande diffusione in diritto romano.
Venivano, in dottrina, suddivisi in due categorie, a seconda che influissero [vedi condìcio; dìes] o meno [vedi modus] sull’efficacia del negozio giuridico.
Il giurista Paolo [vedi] faceva rientrare tra gli (—) anche la c.d. accèssio [vedi].