Accessio possessiònis

Accessio possessiònis [Accessione nel possesso; cfr. art. 1146, 2° co., c.c.]

Istituto rilevante, in diritto romano, in tema di usucàpio [vedi]: in virtù di esso l’acquirente a titolo particolare (es. il compratore, il legatario) poteva sommare, ai fini del computo del tèmpus ad usucapiònem [vedi], il tempo del possesso maturato dal primo usucapiente (suo dante causa), al tempo del suo possesso.
L’(—) fu ammessa, come principio generale solo in diritto postclassico.
A tal fine, era rilevante, per la mediazione degli effetti propri dell’usucapione, la buona fede anche nel momento iniziale del possesso dell’avente causa.