Accessio possessiònis
Accessio possessiònis [Accessione nel possesso; cfr. art. 1146, 2° co., c.c.]
Istituto rilevante, in diritto romano, in tema di usucàpio [vedi]: in virtù di esso l’acquirente a titolo particolare (es. il compratore, il legatario) poteva sommare, ai fini del computo del tèmpus ad usucapiònem [vedi], il tempo del possesso maturato dal primo usucapiente (suo dante causa), al tempo del suo possesso.
L’(—) fu ammessa, come principio generale solo in diritto postclassico.
A tal fine, era rilevante, per la mediazione degli effetti propri dell’usucapione, la buona fede anche nel momento iniziale del possesso dell’avente causa.
Istituto rilevante, in diritto romano, in tema di usucàpio [vedi]: in virtù di esso l’acquirente a titolo particolare (es. il compratore, il legatario) poteva sommare, ai fini del computo del tèmpus ad usucapiònem [vedi], il tempo del possesso maturato dal primo usucapiente (suo dante causa), al tempo del suo possesso.
L’(—) fu ammessa, come principio generale solo in diritto postclassico.
A tal fine, era rilevante, per la mediazione degli effetti propri dell’usucapione, la buona fede anche nel momento iniziale del possesso dell’avente causa.