Accessio

Accessio (neg. giur.) [lett. “aggiunta”]

Uno degli elementi accidentali del negozio giuridico [vedi accidentàlia negòtii], secondo il giurista Paolo [vedi]. Consisteva nell’aggiunta di una persona o di una cosa al rapporto obbligatorio principale: ad es.: mihi aut Titio, oppure mihi decem aut hominem Stichum (e cioè: “sia data la prestazione a me oppure a Tizio”; “mi sarà data la somma di dieci monete, oppure lo schiavo Stico”).