Acceptilàtio
Acceptilàtio [Portare come ricevuta]
Modo di estinzione dell’obbligazione in diritto classico. Essa si concretizzava in una sorta di pagamento fittizio: il creditore dichiarava di aver ricevuto dal debitore la prestazione dovuta, estinguendo con ciò l’obbligazione anche a prescindere da un effettivo pagamento. L’istituto assunse ben presto anche la funzione di remissione del debito.
L’estinzione dell’obbligazione a seguito di (—) avveniva automaticamente, ìpso iùre [vedi]. L’(—) non poteva essere sottoposta a condizione.
Si riteneva ammissibile generalmente, in diritto classico, un’estinzione parziale dell’obbligazione (— parziale).
Nell’ambito dell’(—), occorre distinguere:
— (—) verbis: era l’atto contrario della stipulàtio [vedi] e consisteva in uno scambio contestuale di dichiarazioni orali tra creditore e debitore, con il debitore che chiedeva all’altro se era soddisfatto, ed il creditore che rispondeva affermativamente;
— (—) lìtteris: era l’atto contrario dell’expensilàtio [vedi] e consisteva nella registrazione da parte del creditore, nel libro-giornale delle entrate e delle uscite (che ogni pater familias teneva), del pagamento della somma dovuta.
L’obbligazione verbale poteva estinguersi soltanto con l’(—) verbis; la particolare semplicità di quest’ultima (che non richiedeva forme specifiche), indusse i Romani a farne uso frequente: a tal scopo, invalse la prassi di novare [vedi novatio] le obbligazioni non verbali in obbligazioni verbali, onde poterle successivamente estinguere attraverso l’(—) verbis (c.d. stipulàtio Aquiliana [vedi]).
Modo di estinzione dell’obbligazione in diritto classico. Essa si concretizzava in una sorta di pagamento fittizio: il creditore dichiarava di aver ricevuto dal debitore la prestazione dovuta, estinguendo con ciò l’obbligazione anche a prescindere da un effettivo pagamento. L’istituto assunse ben presto anche la funzione di remissione del debito.
L’estinzione dell’obbligazione a seguito di (—) avveniva automaticamente, ìpso iùre [vedi]. L’(—) non poteva essere sottoposta a condizione.
Si riteneva ammissibile generalmente, in diritto classico, un’estinzione parziale dell’obbligazione (— parziale).
Nell’ambito dell’(—), occorre distinguere:
— (—) verbis: era l’atto contrario della stipulàtio [vedi] e consisteva in uno scambio contestuale di dichiarazioni orali tra creditore e debitore, con il debitore che chiedeva all’altro se era soddisfatto, ed il creditore che rispondeva affermativamente;
— (—) lìtteris: era l’atto contrario dell’expensilàtio [vedi] e consisteva nella registrazione da parte del creditore, nel libro-giornale delle entrate e delle uscite (che ogni pater familias teneva), del pagamento della somma dovuta.
L’obbligazione verbale poteva estinguersi soltanto con l’(—) verbis; la particolare semplicità di quest’ultima (che non richiedeva forme specifiche), indusse i Romani a farne uso frequente: a tal scopo, invalse la prassi di novare [vedi novatio] le obbligazioni non verbali in obbligazioni verbali, onde poterle successivamente estinguere attraverso l’(—) verbis (c.d. stipulàtio Aquiliana [vedi]).