Abrogàtio

Abrogàtio [Abrogazione]

di leggi
L’(—) di leggi espressa fu ignorata dal diritto romano che conobbe solo quella tacita, dovuta cioè al sopravvenire di una nuova legge disciplinante la medesima materia. Peraltro, i principi dettati dalla legge precedente potevano in ogni momento esser richiamati in vita (risultando la legge, pur desueta, egualmente vigente). In diritto romano vigeva, infatti, il principio secondo il quale ogni legge era destinata ad avere perpetua vigenza: una legge nuova non poteva abrogarne espressamente una vecchia, ma solo stabilire, attraverso una clausola caratteristica [vedi caput tralaticium de impunitate] che le violazioni della legge anteriore (causata dall’osservanza della legge nuova) restassero impunite.
Nel vigente ordinamento la legge precedente può essere abrogata solo per espressa previsione di nuove normative, per effetto del referendum ex art. 75 Cost. e a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della Corte costituzionale.
di magistrati
Destituzione disposta in forza di leggi speciali, emanate di volta in volta per provvedere su casi concreti.