Abòrtus

Abòrtus [Aborto; cfr. artt. 1 ss., L. 22-5-1978, n. 194]

Delitto consistente nell’esplicazione di pratiche dirette a provocare un aborto (si pensi, ad esempio, alla somministrazione di filtri abortivi, c.d. pocula abortionis).
L’(—) in epoca classica non fu considerato un reato, ma solo un atto immorale, che poteva autorizzare l’esercizio, nei confronti del pater familias [vedi] che avesse autorizzato la donna ad abortire, della nota censoria [vedi].
L’orientamento di gran lunga prevalente fu quello dell’irrilevanza iure civili dell’aborto in quanto praticato su un partus nondum editus e cioè su un essere non ancora divenuto soggetto giuridico.
In età imperiale con un rescriptum [vedi constitutiones principum] furono gli imperatori Antonino Pio [vedi] e Settimio Severo [vedi] ad introdurre due sanzioni penali di aborto violento e la relegatio in insulam [vedi] con publicatio bonorum [vedi] nel caso di aborto provocato con filtri venefici (c.d. pocula abortionis).
La ratio lègis o iuris [vedi] dell’illiceità era da ritrovarsi nell’offesa al pater familias che era privato della possibilità di avere un erede.
In età giustinianea l’(—) fu invece punito come delitto contro il nascituro, forse a causa delle influenze cristiane.