Wolff Christian
Wolff Christian (Breslavia 1679 - Halle 1754)
Filosofo, matematico e giurista tedesco.
Nell’opera Ius naturae methodo scientifico pertractatum (1740-49) egli accoglie la tesi giusnaturalistica tradizionale [vedi giusnaturalismo], secondo cui all’origine dello Stato vi è un contratto sociale ma pone al centro del sistema giuridico l’uomo, titolare di diritti naturali innati e destinatario delle norme-proposizioni.
Sulle tracce di Leibniz [vedi], (—) elaborò una concezione secondo la quale i diritti naturali venivano definiti come momenti necessari del processo di adempimento degli obblighi naturali. Da tutto questo consegue che deve esistere necessariamente una correlazione tra diritto e dovere e che qualunque posizione di diritto determina una situazione di uguaglianza nei diversi soggetti di diritto. Dal momento che per (—) il diritto positivo è un prolungamento del diritto naturale, che deve volgere al bene e alla sicurezza comuni, esiste un preciso obbligo dello Stato di procurare il bene comune, ovvero la possibilità, in una prospettiva rovesciata, di un’ingerenza del sovrano nella vita dei sudditi.
Filosofo, matematico e giurista tedesco.
Nell’opera Ius naturae methodo scientifico pertractatum (1740-49) egli accoglie la tesi giusnaturalistica tradizionale [vedi giusnaturalismo], secondo cui all’origine dello Stato vi è un contratto sociale ma pone al centro del sistema giuridico l’uomo, titolare di diritti naturali innati e destinatario delle norme-proposizioni.
Sulle tracce di Leibniz [vedi], (—) elaborò una concezione secondo la quale i diritti naturali venivano definiti come momenti necessari del processo di adempimento degli obblighi naturali. Da tutto questo consegue che deve esistere necessariamente una correlazione tra diritto e dovere e che qualunque posizione di diritto determina una situazione di uguaglianza nei diversi soggetti di diritto. Dal momento che per (—) il diritto positivo è un prolungamento del diritto naturale, che deve volgere al bene e alla sicurezza comuni, esiste un preciso obbligo dello Stato di procurare il bene comune, ovvero la possibilità, in una prospettiva rovesciata, di un’ingerenza del sovrano nella vita dei sudditi.