Unvereinbarkeit

Unvereinbarkeit (Incompatibilità)

Principio previsto dall’ordinamento costituzionale tedesco secondo il quale una sentenza di incostituzionalità del Tribunale costituzionale federale che comporti aggravi della spesa pubblica deve essere sospesa in attesa di un provvedimento del Parlamento che copra l’uscita aggiuntiva dalle casse dello Stato determinata dalla sentenza.
Anche nell’ordinamento italiano qualunque legge che importi nuove o maggiori spese deve avere la necessaria copertura finanziaria al fine di non apportare un deficit al bilancio dello Stato (art. 81 Cost.). Al rispetto di questo obbligo non è però tenuta la Corte Costituzionale, anche se una sua sentenza di illegittimità costituzionale può provocare un aggravio per le casse dello Stato (come la sentenza n. 240/94 che ha comportato un onere aggiuntivo di oltre 30.000 miliardi per l’INPS): in questo caso la Corte dovrebbe sospendere l’efficacia della sentenza di incostituzionalità in attesa che il Parlamento trovi una idonea soluzione alla questione.
Il recepimento di tale principio nel nostro ordinamento richiederebbe chiaramente una profonda modifica della Costituzione per quanto attiene ai poteri ed ai compiti della Corte Costituzionale.