Umanesimo giuridico

Umanesimo giuridico

Fenomeno dottrinario sorto in Italia nel secolo XV a seguito dell’influenza del movimento umanistico originatosi dapprima nel campo delle lettere. Si affermò soprattutto in Francia e portò alla nascita della cd. scuola dei culti [vedi culti (scuola dei)].
I giuristi umanisti indirizzarono le loro aspre polemiche soprattutto nei confronti dei giuristi bolognesi [vedi Glossatori], considerati “asini ignoranti”, responsabili di moltissimi errori.
Con l’(—) l’atteggiamento dei giuristi nei confronti dei testi giustinianei (libri legales per i Glossatori) mutò radicalmente: il Corpus iuris civilis non venne più considerato diritto per eccellenza, valido universalmente per il presente e per il futuro, ma venne storicizzato e la sua auctoritas venne circoscritta ad un determinato contesto storico.
La principale critica all’opera giustinianea, da alcuni umanisti considerata addirittura come “contaminata” ab initio, è contenuta nell’Antitribonianus [vedi] di Hotman [vedi], pubblicato nel 1567.
Secondo Hotman, il maggiore errore di Triboniano (giurista posto da Giustiniano a capo della commissione incaricata della redazione del Corpus iuris) consisteva nell’aver arbitrariamente manipolato il patrimonio classico, dando vita ad un’opera ibrida.
I giuristi umanisti si presentavano come feroci critici nei confronti del mos italicus [vedi], ponendo in crisi l’idea di universale certezza del diritto comune [vedi]. La svalutazione del diritto romano come diritto vigente condusse alla necessità d’individuare un nuovo diritto con il quale sostituirlo, da codificare in pochi ed agili libri. Nella Francia settentrionale fu proposta l’adozione del diritto consuetudinario (droit coutumier), mentre nella Francia meridionale il diritto romano riuscì a sopravvivere.
Ulteriore caratteristica dei giuristi umanisti fu la convinzione che, per poter accedere allo studio del diritto, occorresse essere estremamente preparati non solo in materie giuridiche ma anche in altre discipline, soprattutto in storia e filologia, per non incorrere negli errori e nelle ignoranti affermazioni che essi attribuivano a glossatori e commentatori [vedi].
In sostanza, l’atteggiamento comune agli umanisti fu di distacco nei confronti degli antichi testi: essi andavano valutati in modo critico e molto libero come mera testimonianza del passato. Il Corpus iuris giustinianeo veniva considerato come patrimonio culturale, come deposito di nozioni ed istituti giuridici la cui validità non era, tuttavia, aprioristica, ma andava evidenziata solo a seguito di un elaborato processo di conformazione ai criteri della ragione.