Ulpiano

Ulpiano

Eminente giurista, vissuto nel III secolo d.C. Fu contemporaneo di Paolo [vedi].
L’opera di (—) costituisce un’anticipazione delle tendenze della giurisprudenza postclassica, e risente del passaggio da un’epoca (quella classica) caratterizzata da una notevole capacità creativa e da una significativa profondità concettuale, ad un’altra (quella postclassica) caratterizzata dalla tendenza alla risistemazione organica del materiale dell’epoca precedente ed alla sua riproposizione, non di rado in chiave riassuntiva ed istituzionale.
(—) fu anche uomo politico di un certo rilievo: rivestì nel 222 d.C., la carica di praefectus praetorio. Dal punto di vista giuridico, l’opera di (—) non raggiunse vette eccelse: superficiale e meno creativo di Paolo, egli si dedicò prevalentemente ad opere riepilogative, che poco o nulla avevano di originale.
Nell’ambito della sua copiosa produzione letteraria spiccano:
— un commento, articolato in 81 libri, all’editto pretorile;
— un commento, in 51 libri, all’opera di Masurio Sabino;
— numerose opere monografiche ed istituzionali.
La fama e la considerazione che accompagnò (—) nelle epoche successive alla sua morte sono testimoniate dalla sua inserzione nell’ambito dei giuristi della legge delle citazioni [vedi Citazioni (legge delle)].