Thomasius (Thomas) Christian
Thomasius (Thomas) Christian (Lipsia 1655 - Halle 1728)
Filosofo e giurista tedesco. Segnò un momento di grande importanza, in Germania e in Europa, nella storia dello spirito moderno, come fondatore della filosofia del diritto.
Nell’ottica del giusnaturalismo [vedi] più moderno, egli si sforzò di definire l’autonomia e le specificità del diritto rispetto agli imperativi morali.
Nell’opera Fundamenta iuris naturae ac gentium (1705) individuò, sull’assunto che l’uomo è chiamato a vivere onestamente, decorosamente e secondo giustizia, tre princìpi cardine della natura umana: l’honestum (le regole di virtù e saggezza, quindi puramente morali, del soggetto che assicurano a quest’ultimo la pace interiore); il decorum (atteggiamenti quali la pietà, la carità, l’altruismo, che assicurano la reciproca simpatia e solidarietà tra gli uomini); il iustum (complesso delle azioni rilevanti per la convivenza sociale e, quindi, per il diritto). Le regole del iustum, disciplinano i comportamenti intersoggettivi ed evitano le conflittualità tra gli uomini costituiscono il diritto. Esse sono di produzione giurisprudenziale ed in quanto riferibili ad azioni coercibili sono munite di sanzione.
L’orientamento di (—) contiene in sé i prodromi di quella corrente che verrà definita assolutismo illuminato. Ciò risulta evidente anche dal pensiero che egli espresse in materia di diritto ecclesiastico e penale. Nello scritto An haeresis sit crimen (1796) lottò aspramente, affinché venissero esclusi dalla lista dei crimini sanzionabili dallo Stato l’eresia e la magia, reati puniti con pene atroci, ed affinché dai tribunali venisse abolita la tortura giudiziaria.
Filosofo e giurista tedesco. Segnò un momento di grande importanza, in Germania e in Europa, nella storia dello spirito moderno, come fondatore della filosofia del diritto.
Nell’ottica del giusnaturalismo [vedi] più moderno, egli si sforzò di definire l’autonomia e le specificità del diritto rispetto agli imperativi morali.
Nell’opera Fundamenta iuris naturae ac gentium (1705) individuò, sull’assunto che l’uomo è chiamato a vivere onestamente, decorosamente e secondo giustizia, tre princìpi cardine della natura umana: l’honestum (le regole di virtù e saggezza, quindi puramente morali, del soggetto che assicurano a quest’ultimo la pace interiore); il decorum (atteggiamenti quali la pietà, la carità, l’altruismo, che assicurano la reciproca simpatia e solidarietà tra gli uomini); il iustum (complesso delle azioni rilevanti per la convivenza sociale e, quindi, per il diritto). Le regole del iustum, disciplinano i comportamenti intersoggettivi ed evitano le conflittualità tra gli uomini costituiscono il diritto. Esse sono di produzione giurisprudenziale ed in quanto riferibili ad azioni coercibili sono munite di sanzione.
L’orientamento di (—) contiene in sé i prodromi di quella corrente che verrà definita assolutismo illuminato. Ciò risulta evidente anche dal pensiero che egli espresse in materia di diritto ecclesiastico e penale. Nello scritto An haeresis sit crimen (1796) lottò aspramente, affinché venissero esclusi dalla lista dei crimini sanzionabili dallo Stato l’eresia e la magia, reati puniti con pene atroci, ed affinché dai tribunali venisse abolita la tortura giudiziaria.