Summa

Summa

Forma letteraria in uso presso i Glossatori [vedi]. Ad imitazione delle summae dei filosofi e dei teologi, le summae giuridiche dei glossatori fornivano una trattazione sintetica e sistematica dei vari istituti.
Solitamente esse presero a base il Codice di Giustiniano ma non disdegnarono le altre parti del Corpus iuris civilis [vedi] o del Corpus iuris canonici [vedi].
Nel genere della (—) si cimentarono i glossatori più famosi.
Tra le summae più importanti vanno ricordate: la Summa Trecensis, pervenutaci in un manoscritto anonimo del secolo XII, scoperto dal Fitting a Troyes ed attribuito per lungo tempo ad Irnerio [vedi] ma opera, più probabilmente, di uno dei quattro dottori [vedi]; una Summa Codicis, scritta da Rogerio [vedi]. Essa fu oggetto di un tentativo di rifacimento, nella seconda metà del secolo XII, da parte del Piacentino [vedi] il quale, poi, si risolse a farne una nuova; la Summa Codicis di Azzone [vedi Azzo Porzio], nata dalla critica di quella del Piacentino e che ben presto oscurò la fama di ogni altra. Essa rimase, sino alle soglie dell’età moderna, il testo in cui gli studiosi del diritto hanno rinvenuto la più esaustiva sintesi del diritto civile. Al Piacentino e ad Azzone si deve, inoltre, anche la redazione di una Summa delle Istituzioni.
Degna di nota è anche la Summa Perusina, così detta dal luogo (Perugia) in cui è conservato il manoscritto che la contiene, ma il cui vero titolo sembra essere quello di Adnotationes Codicum domini Iustiniani. Anche se il manoscritto è indubbiamente del X secolo l’ignoto amanuense trascriveva senz’altro da un esemplare precedente, da collocarsi tra la metà del VII secolo e la fine del X. Probabilmente l’area geografica di origine di tale Summa è da circoscriversi intorno alla città di Roma: ciò si desume dalla circostanza che tra il 999 e il 1014 i giudici del territorio romano applicavano nelle loro decisioni non le costituzioni del Codice di Giustiniano, bensì la Summa Perusina. Quest’ultima si caratterizza per il contenuto molto primitivo e pieno di fraintendimenti. Ciò è dovuto non solo ad ignoranza ma era dettato, probabilmente, dalla necessità di adattare alle esigenze coeve dei precetti divenuti inapplicabili perché relativi ad istituti scomparsi.