Storia del diritto europeo
Storia del diritto europeo
L’attuale processo di formazione dell’Europa unita si va consolidando sulle matrici storiche e sui principi giuridici comuni degli ordinamenti primordiali europei.
Si identificano in particolare due direttrici di sviluppo degli ordinamenti, che hanno dato vita ai sistemi attuali, caratterizzate ciascuna da specifiche peculiarità.
La prima è la famiglia romano-germanica, erede diretta della tradizione romanistica, che si è andata successivamente arricchendo dei contributi e delle esperienze dei diritti romano-barbarici che, affiancati da quello bizantino, longobardo e franco, hanno dato vita a uno ius commune [vedi Diritto comune], che nel Medioevo vigeva nel Sacro romano impero [vedi].
La comunità medievale, in particolare, riconobbe l’esistenza di un diritto universale [vedi Universalismo], al cui vertice erano posti l’impero e il papato, paragonati a “due soli” da Dante nel De Monarchia [vedi Dante Alighieri]. Tale comunità ha sentito il bisogno di rinnovarsi, riscoprendo gli istituti più genuini del diritto romano.
In seguito, a questi si sono aggiunte le norme ricavate dal diritto naturale [vedi], che per la ragionevolezza ed universalità dei suoi precetti, ben si adattava ad integrare qualsiasi ordinamento giuridico.
Tale matrice comune trova nelle norme di diritto interstatuale (internazionale) prima e nella codificazione [vedi] post-illuministica la sua continuità fino alla nascita dello Stato di diritto [vedi].
La seconda famiglia è quella della Common Law [vedi] che, partendo dall’esperienza inglese si è diffusa nelle aree di stretta influenza britannica (Stati Uniti, Canada, Australia etc.). Essa trova il suo fondamento in un ordinamento basato su poche e fondanti leggi scritte (Magna charta libertatum [vedi]; Habeas Corpus [vedi]; Bill of Rights [vedi]) costantemente integrate dalla prassi costituzionale (determinata dai rapporti di forza tra corona, nobiltà e classi borghesi) e giurisdizionale (continuamente aggiornata dalla case law [vedi] e dall’applicazione del principio dello stare decisis [vedi Stare decisis (principio dello)]).
Oggi dopo le tappe che hanno condotto gli Stati europei dalla Comunità economica europea all’Unione europea, ulteriori passi sono stati fatti, grazie all’opera degli organismi comunitari appositamente istituiti (Parlamento europeo, Commissione, Consiglio), che attraverso le fonti sovranazionali (decisioni, direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri) hanno portato prima al riavvicinamento delle legislazioni e poi alla creazione di un sistema integrato e globalizzato. Questo processo, partendo da politiche economiche comuni, ha gradualmente coinvolto ulteriori settori, quali l’ambiente, la giustizia, lo Stato sociale.
Proprio dall’inizio dell’integrazione europea (Messina, 1957) può dirsi chiusa la (—), intesa come storia di nazioni giustapposte, che oggi è sempre più indirizzata alla creazione di un ordinamento giuridico europeo globale.
L’attuale processo di formazione dell’Europa unita si va consolidando sulle matrici storiche e sui principi giuridici comuni degli ordinamenti primordiali europei.
Si identificano in particolare due direttrici di sviluppo degli ordinamenti, che hanno dato vita ai sistemi attuali, caratterizzate ciascuna da specifiche peculiarità.
La prima è la famiglia romano-germanica, erede diretta della tradizione romanistica, che si è andata successivamente arricchendo dei contributi e delle esperienze dei diritti romano-barbarici che, affiancati da quello bizantino, longobardo e franco, hanno dato vita a uno ius commune [vedi Diritto comune], che nel Medioevo vigeva nel Sacro romano impero [vedi].
La comunità medievale, in particolare, riconobbe l’esistenza di un diritto universale [vedi Universalismo], al cui vertice erano posti l’impero e il papato, paragonati a “due soli” da Dante nel De Monarchia [vedi Dante Alighieri]. Tale comunità ha sentito il bisogno di rinnovarsi, riscoprendo gli istituti più genuini del diritto romano.
In seguito, a questi si sono aggiunte le norme ricavate dal diritto naturale [vedi], che per la ragionevolezza ed universalità dei suoi precetti, ben si adattava ad integrare qualsiasi ordinamento giuridico.
Tale matrice comune trova nelle norme di diritto interstatuale (internazionale) prima e nella codificazione [vedi] post-illuministica la sua continuità fino alla nascita dello Stato di diritto [vedi].
La seconda famiglia è quella della Common Law [vedi] che, partendo dall’esperienza inglese si è diffusa nelle aree di stretta influenza britannica (Stati Uniti, Canada, Australia etc.). Essa trova il suo fondamento in un ordinamento basato su poche e fondanti leggi scritte (Magna charta libertatum [vedi]; Habeas Corpus [vedi]; Bill of Rights [vedi]) costantemente integrate dalla prassi costituzionale (determinata dai rapporti di forza tra corona, nobiltà e classi borghesi) e giurisdizionale (continuamente aggiornata dalla case law [vedi] e dall’applicazione del principio dello stare decisis [vedi Stare decisis (principio dello)]).
Oggi dopo le tappe che hanno condotto gli Stati europei dalla Comunità economica europea all’Unione europea, ulteriori passi sono stati fatti, grazie all’opera degli organismi comunitari appositamente istituiti (Parlamento europeo, Commissione, Consiglio), che attraverso le fonti sovranazionali (decisioni, direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri) hanno portato prima al riavvicinamento delle legislazioni e poi alla creazione di un sistema integrato e globalizzato. Questo processo, partendo da politiche economiche comuni, ha gradualmente coinvolto ulteriori settori, quali l’ambiente, la giustizia, lo Stato sociale.
Proprio dall’inizio dell’integrazione europea (Messina, 1957) può dirsi chiusa la (—), intesa come storia di nazioni giustapposte, che oggi è sempre più indirizzata alla creazione di un ordinamento giuridico europeo globale.