Stipulàtio

Stipulàtio

Contratto verbale, concluso mediante scambio di domanda e risposta, in virtù del quale un soggetto (promìssor) si impegnava a compiere una qualsivoglia prestazione in favore di un altro (stipulàtor).
La (—) era conclusa oralmente con la pronuncia di una formula solenne. L’utilità del ricorso alla (—) era data:
— dalla semplicità con cui si poteva estinguere l’obbligazione;
— dalla possibilità di difendere il diritto del creditore mediante l’efficace “actio ex stipulatu”.
Inizialmente solo i cives potevano contrarre la (—); in epoca giustinianea tale tipo di contratto fu utilizzato indifferentemente da cives e da peregrini.
I requisiti della (—) erano:
— l’oralità; per tali motivi non potevano concludere tale contratto il muto o il sordo;
— la presenza delle parti: pertanto non poteva essere conclusa tra persone assenti;
— l’ùnitas actum, ossia non vi doveva essere soluzione di continuità tra domanda e risposta;
— la congruenza tra domanda e risposta.
In età post-classica la (—) degenerò nella sua struttura. In particolare non si ritenne più indispensabile l’uso del verbo “spondere” ma si utilizzarono anche altre forme verbali equivalenti. L’imperatore Leone nel 472 dispose, con una costituzione, che tutte le “stipulationes” fossero da ritenere valide “quibuscumque verbis pro consensu compositiae sint”.