Stato federale
Stato federale
Forma di organizzazione politica in cui i poteri sono ripartiti con un sistema di divisione, che permette agli Stati membri di conservare una parte della propria sovranità. Tale prerogativa viene talvolta indicata come autonomia costituzionale, per indicare la garanzia costituzionale della possibilità, per gli Stati membri, di partecipare ai processi di revisione costituzionale, nonché della partecipazione alla formazione della volontà politica dello Stato centrale, oltre che il riconoscimento della capacità di darsi una Costituzione, senza che la stessa sia sottoposta a procedimento di verifica e di approvazione preventiva da parte degli organi centrali.
In particolare le Costituzioni federali prevedono:
— l’apposizione di limiti rigidi alle Costituzioni degli Stati membri, condizionandone, in tal modo, la forma di governo;
— il principio della prevalenza del diritto federale su quello statale;
— la ripartizione delle sfere di competenza fra (—) e Stati membri (spetta dunque al primo la competenza delle competenze);
— il concorso degli Stati membri al procedimento di revisione costituzionale in virtù di apposite previsioni della Costituzione federale. Di massima nel procedimento di revisione sono inseriti gli Stati membri, direttamente o mediatamente, essendo richiesto l’intervento della seconda camera. Quest’ultima è espressione della volontà degli Stati membri ed è in genere prevista accanto ad una prima camera eletta da tutti i cittadini.
Gli organi federali hanno anche poteri di verifica in ordine al rispetto degli obblighi gravanti sugli Stati membri e scaturenti dalla Costituzione; a tal fine possono intervenire attraverso misure coercitive.
Nello (—), a differenza di quanto accade nello Stato regionale, agli Stati membri resta riservata l’amministrazione della giustizia, la disponibilità di forze di polizia, la potestà punitiva penale.
Forma di organizzazione politica in cui i poteri sono ripartiti con un sistema di divisione, che permette agli Stati membri di conservare una parte della propria sovranità. Tale prerogativa viene talvolta indicata come autonomia costituzionale, per indicare la garanzia costituzionale della possibilità, per gli Stati membri, di partecipare ai processi di revisione costituzionale, nonché della partecipazione alla formazione della volontà politica dello Stato centrale, oltre che il riconoscimento della capacità di darsi una Costituzione, senza che la stessa sia sottoposta a procedimento di verifica e di approvazione preventiva da parte degli organi centrali.
In particolare le Costituzioni federali prevedono:
— l’apposizione di limiti rigidi alle Costituzioni degli Stati membri, condizionandone, in tal modo, la forma di governo;
— il principio della prevalenza del diritto federale su quello statale;
— la ripartizione delle sfere di competenza fra (—) e Stati membri (spetta dunque al primo la competenza delle competenze);
— il concorso degli Stati membri al procedimento di revisione costituzionale in virtù di apposite previsioni della Costituzione federale. Di massima nel procedimento di revisione sono inseriti gli Stati membri, direttamente o mediatamente, essendo richiesto l’intervento della seconda camera. Quest’ultima è espressione della volontà degli Stati membri ed è in genere prevista accanto ad una prima camera eletta da tutti i cittadini.
Gli organi federali hanno anche poteri di verifica in ordine al rispetto degli obblighi gravanti sugli Stati membri e scaturenti dalla Costituzione; a tal fine possono intervenire attraverso misure coercitive.
Nello (—), a differenza di quanto accade nello Stato regionale, agli Stati membri resta riservata l’amministrazione della giustizia, la disponibilità di forze di polizia, la potestà punitiva penale.