Sponsio
Sponsio
Figura tipica di contratto verbale riconosciuta dal diritto romano. Consisteva “in uno scambio contestuale di domanda e risposta tra futuro creditore e futuro debitore”. Può essere considerata fra le più antiche obbligazioni di garanzia conosciute dai romani. Per effetto di essa, il debitore non perdeva la sua attuale libertà, diventando schiavo del creditore solo in caso di inadempimento.
L’obbligazione di garanzia era assunta dallo spònsor rispondendo “spòndeo” alla domanda “idem dari spondes?”, ove l’idem si riferiva al contenuto della obbligazione principale garantita. In tal modo, lo sponsor assumeva l’impegno di effettuare a favore del garantito la stessa prestazione (cui si riferisce l’idem della formula) oggetto della obbligazione principale. In ogni caso, comunque, il garante non poteva obbligarsi in duriòrem causam, cioè assumere un’obbligazione più grave (per l’ammontare, per il termine, per le modalità, etc.) di quella garantita. La (—) poteva accedere solo ad obbligazioni derivanti da stipulàtio [vedi] ed era accessibile ai soli cives romani.
Nel suo assetto storico essa presenta i seguenti caratteri:
— autonomia: il negozio di garanzia, pur accedendo ad una obbligazione principale, non era subordinato a questa. Pertanto essa era valida anche se l’obbligazione principale era nulla;
— correlalità: in virtù della quale lo sponsor era obbligato allo stesso modo del debitore principale. Il creditore poteva rivolgersi all’uno o all’altro indifferentemente.
La (—), per il suo carattere astratto, poteva soddisfare ogni esigenza, dal momento che bastava pronunciare semplicemente la solenne formula verbale composta dall’offerta e dall’accettazione per costituire il rapporto obbligatorio, senza che rilevasse lo scopo perseguito dalle parti.
Prevista inizialmente dalla legge delle XII tavole [vedi Lex XII Tabulàrum], fu oggetto di svariati interventi legislativi, che ne precisarono la disciplina.
Figura tipica di contratto verbale riconosciuta dal diritto romano. Consisteva “in uno scambio contestuale di domanda e risposta tra futuro creditore e futuro debitore”. Può essere considerata fra le più antiche obbligazioni di garanzia conosciute dai romani. Per effetto di essa, il debitore non perdeva la sua attuale libertà, diventando schiavo del creditore solo in caso di inadempimento.
L’obbligazione di garanzia era assunta dallo spònsor rispondendo “spòndeo” alla domanda “idem dari spondes?”, ove l’idem si riferiva al contenuto della obbligazione principale garantita. In tal modo, lo sponsor assumeva l’impegno di effettuare a favore del garantito la stessa prestazione (cui si riferisce l’idem della formula) oggetto della obbligazione principale. In ogni caso, comunque, il garante non poteva obbligarsi in duriòrem causam, cioè assumere un’obbligazione più grave (per l’ammontare, per il termine, per le modalità, etc.) di quella garantita. La (—) poteva accedere solo ad obbligazioni derivanti da stipulàtio [vedi] ed era accessibile ai soli cives romani.
Nel suo assetto storico essa presenta i seguenti caratteri:
— autonomia: il negozio di garanzia, pur accedendo ad una obbligazione principale, non era subordinato a questa. Pertanto essa era valida anche se l’obbligazione principale era nulla;
— correlalità: in virtù della quale lo sponsor era obbligato allo stesso modo del debitore principale. Il creditore poteva rivolgersi all’uno o all’altro indifferentemente.
La (—), per il suo carattere astratto, poteva soddisfare ogni esigenza, dal momento che bastava pronunciare semplicemente la solenne formula verbale composta dall’offerta e dall’accettazione per costituire il rapporto obbligatorio, senza che rilevasse lo scopo perseguito dalle parti.
Prevista inizialmente dalla legge delle XII tavole [vedi Lex XII Tabulàrum], fu oggetto di svariati interventi legislativi, che ne precisarono la disciplina.