Sovranità
Sovranità
Con tale termine si indica la potestà d’imperio originaria, suprema e incondizionata, che insieme al popolo e al territorio, rappresenta uno degli elementi costitutivi dello Stato, anzi il più caratteristico, in quanto solo le organizzazioni di tipo statuale sono dotate di (—).
Di (—) dello Stato si parla in due sensi:
— con riferimento all’ordinamento dello Stato, (—) significa originarietà dell’ordinamento;
— con riferimento alla persona giuridica-Stato, la (—) indica la potestà di governo assoluto. Essa cioè connota l’indipendenza della persona-Stato rispetto ad altri soggetti o persone giuridiche, sia di diritto interno, sia di diritto internazionale.
In riferimento a ciò, se ne possono distinguere due aspetti:
— (—) esterna (o internazionale): riguarda i rapporti dello Stato con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali, sostanziandosi nell’effettiva e concreta autonomia che ciascuno Stato, in virtù della sua originarietà, possiede;
— (—) interna: attiene ai rapporti dello Stato con i cittadini e con quanti risiedono sul suo territorio, e si manifesta nel potere d’imperio di cui lo Stato è titolare, connotandosi nella supremazia nei confronti dei soggetti e delle organizzazioni che operano sul territorio statale.
In una prospettiva storica, la (—) dello Stato si è affermata in un’incessante lotta con impero e papato, tipiche autorità universali [vedi Universalismo], e con i corpi intermedi, vale a dire feudatari [vedi Feudalesimo; feudo], comuni [vedi Comune medievale], corporazioni [vedi]. In tal modo lo Stato conquistò l’indipendenza all’esterno e la supremazia all’interno, affermandosi come potestà assoluta e senza limiti.
Il dogma dell’assolutezza della (—) sopravvisse anche quando lo Stato cessò di essere arbitrario e si sottomise al diritto [vedi Stato di diritto]: si riteneva, infatti, che esso ammettesse solo autolimitazioni, nella forma del trattato internazionale liberamente stipulato dallo Stato e del riconoscimento, all’interno, di diritti e di libertà pubbliche ai soggetti privati.
In età contemporanea, la (—) ha subito una serie di condizionamenti, tanto che si è parlato di fuga della (—), di abdicazione della suprema potestà di governo in settori fondamentali come la politica estera, la difesa militare, la politica economica, in favore di organizzazioni internazionali o sovranazionali.
Con tale termine si indica la potestà d’imperio originaria, suprema e incondizionata, che insieme al popolo e al territorio, rappresenta uno degli elementi costitutivi dello Stato, anzi il più caratteristico, in quanto solo le organizzazioni di tipo statuale sono dotate di (—).
Di (—) dello Stato si parla in due sensi:
— con riferimento all’ordinamento dello Stato, (—) significa originarietà dell’ordinamento;
— con riferimento alla persona giuridica-Stato, la (—) indica la potestà di governo assoluto. Essa cioè connota l’indipendenza della persona-Stato rispetto ad altri soggetti o persone giuridiche, sia di diritto interno, sia di diritto internazionale.
In riferimento a ciò, se ne possono distinguere due aspetti:
— (—) esterna (o internazionale): riguarda i rapporti dello Stato con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali, sostanziandosi nell’effettiva e concreta autonomia che ciascuno Stato, in virtù della sua originarietà, possiede;
— (—) interna: attiene ai rapporti dello Stato con i cittadini e con quanti risiedono sul suo territorio, e si manifesta nel potere d’imperio di cui lo Stato è titolare, connotandosi nella supremazia nei confronti dei soggetti e delle organizzazioni che operano sul territorio statale.
In una prospettiva storica, la (—) dello Stato si è affermata in un’incessante lotta con impero e papato, tipiche autorità universali [vedi Universalismo], e con i corpi intermedi, vale a dire feudatari [vedi Feudalesimo; feudo], comuni [vedi Comune medievale], corporazioni [vedi]. In tal modo lo Stato conquistò l’indipendenza all’esterno e la supremazia all’interno, affermandosi come potestà assoluta e senza limiti.
Il dogma dell’assolutezza della (—) sopravvisse anche quando lo Stato cessò di essere arbitrario e si sottomise al diritto [vedi Stato di diritto]: si riteneva, infatti, che esso ammettesse solo autolimitazioni, nella forma del trattato internazionale liberamente stipulato dallo Stato e del riconoscimento, all’interno, di diritti e di libertà pubbliche ai soggetti privati.
In età contemporanea, la (—) ha subito una serie di condizionamenti, tanto che si è parlato di fuga della (—), di abdicazione della suprema potestà di governo in settori fondamentali come la politica estera, la difesa militare, la politica economica, in favore di organizzazioni internazionali o sovranazionali.