Scuola di Pavia
Scuola di Pavia
Centro di studi giuridici sorto a Pavia, capitale del Regno Italico, secondo alcuni (Paradisi) non prima della seconda metà del secolo X, cioè non anteriormente all’età degli Ottoni, secondo altri (Mengozzi) a partire dall’ultima epoca romana fino all’XI secolo.
Attribuite all’attività dei giuristi pavesi sono il Capitulare italicum [vedi], le Quaestiones ac monita [vedi], il Chartularium langobardicum [vedi], il Liber papiensis [vedi] e l’Expositio ad librum papiensem [vedi].
È ormai un dato inconfutabile che il diritto romano non fosse rimasto ignoto a Pavia, almeno a partire dall’epoca della redazione dell’Editto di Rotari [vedi], tant’è che sia le collezioni giustinianee sia il Codice Teodosiano [vedi] furono senz’altro utilizzati nella compilazione delle suddette opere. Ciò che pare dubbio è se nella (—) il diritto romano sia stato sempre scientificamente conosciuto e studiato. In realtà, la prevalente storiografia sottolinea il livello assai basso della conoscenza romanistica di tali giuristi, dimostrato dalla genericità e dall’imprecisione con cui le norme giuridiche del diritto romano vennero interpretate.
Nella considerazione dei giuristi della (—) il diritto romano non si sostituiva totalmente al diritto longobardo, ma ne integrava le lacune, ponendosi sullo stesso piano di questo.
Centro di studi giuridici sorto a Pavia, capitale del Regno Italico, secondo alcuni (Paradisi) non prima della seconda metà del secolo X, cioè non anteriormente all’età degli Ottoni, secondo altri (Mengozzi) a partire dall’ultima epoca romana fino all’XI secolo.
Attribuite all’attività dei giuristi pavesi sono il Capitulare italicum [vedi], le Quaestiones ac monita [vedi], il Chartularium langobardicum [vedi], il Liber papiensis [vedi] e l’Expositio ad librum papiensem [vedi].
È ormai un dato inconfutabile che il diritto romano non fosse rimasto ignoto a Pavia, almeno a partire dall’epoca della redazione dell’Editto di Rotari [vedi], tant’è che sia le collezioni giustinianee sia il Codice Teodosiano [vedi] furono senz’altro utilizzati nella compilazione delle suddette opere. Ciò che pare dubbio è se nella (—) il diritto romano sia stato sempre scientificamente conosciuto e studiato. In realtà, la prevalente storiografia sottolinea il livello assai basso della conoscenza romanistica di tali giuristi, dimostrato dalla genericità e dall’imprecisione con cui le norme giuridiche del diritto romano vennero interpretate.
Nella considerazione dei giuristi della (—) il diritto romano non si sostituiva totalmente al diritto longobardo, ma ne integrava le lacune, ponendosi sullo stesso piano di questo.