Scabini
Scabini
Tecnici del diritto, introdotto da Carlo Magno [vedi] nella riforma del processo da lui attuata alla fine dell’VIII secolo.
Conoscitori delle leggi nazionali e delle consuetudini locali, venivano nominati da missi [vedi Missi dominici] inviati in giro nell’impero. Erano scelti tra persone competenti e di indubbia moralità ed i loro nomi venivano registrati in appositi ruoli.
Costituivano un corpo stabile di giudici locali che entravano a comporre i collegi giudicanti con il compito di rinvenire la sentenza che poi il conte o il missus avrebbero pronunciato. Erano, quindi, concepiti come “trovatori di sentenze” (urteilfinder).
La loro presenza era particolarmente significativa nel rito dell’approvazione dei capitularia legibus addenda [vedi Capitolare], in cui il consenso da essi prestato assumeva il valore di impegno formale a tenere conto delle nuove regole da applicare.
Questo dovere degli (—) non veniva meno neanche qualora alla fattispecie concreta da giudicare non corrispondesse una legge: in tal caso essi dovevano sentenziare secondo equità (ut rectum visum fuerit) creando ex novo una norma. Per questo motivo venivano definiti anche legumlatores.
Tecnici del diritto, introdotto da Carlo Magno [vedi] nella riforma del processo da lui attuata alla fine dell’VIII secolo.
Conoscitori delle leggi nazionali e delle consuetudini locali, venivano nominati da missi [vedi Missi dominici] inviati in giro nell’impero. Erano scelti tra persone competenti e di indubbia moralità ed i loro nomi venivano registrati in appositi ruoli.
Costituivano un corpo stabile di giudici locali che entravano a comporre i collegi giudicanti con il compito di rinvenire la sentenza che poi il conte o il missus avrebbero pronunciato. Erano, quindi, concepiti come “trovatori di sentenze” (urteilfinder).
La loro presenza era particolarmente significativa nel rito dell’approvazione dei capitularia legibus addenda [vedi Capitolare], in cui il consenso da essi prestato assumeva il valore di impegno formale a tenere conto delle nuove regole da applicare.
Questo dovere degli (—) non veniva meno neanche qualora alla fattispecie concreta da giudicare non corrispondesse una legge: in tal caso essi dovevano sentenziare secondo equità (ut rectum visum fuerit) creando ex novo una norma. Per questo motivo venivano definiti anche legumlatores.