Rota romana
Rota romana
La (—) è nell’ambito della Curia romana il “Tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli” (can. 1443). Fu istituita in Roma verso il 1330 da papa Giovanni XXII.
Essa giudica in seconda istanza le cause definite in primo grado dai tribunali ecclesiastici ordinari e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; in terza istanza quelle già trattate in appello dalla stessa (—), da altro tribunale ecclesiastico e dal tribunale ecclesiastico della Città del Vaticano.
Le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici, comunque, per produrre effetti nel nostro ordinamento giuridico devono essere rese esecutive dalla Corte d’Appello territorialmente competente, previo accertamento della loro conformità alla legge italiana.
Ha competenza anche di prima istanza nelle cause contenziose riguardanti vescovi, abati, diocesi e altre persone fisiche e giuridiche contemplate dal can. 1405, n. 3 e inoltre per tutte le cause che il Romano Pontefice di sua iniziativa o su istanza delle parti abbia avocato e rimesso alla (—).
Si compone di un numero di prelati tra 9 e 12, italiani e stranieri, detti uditori, che giudicano collegialmente in turni di 3 o tutti insieme.
Il nome (—) deriva dall’uso di esaminare le questioni per turno di uditori oppure, più probabilmente, dal circolo formato dagli uditori stessi nelle loro sessioni.
La (—) è nell’ambito della Curia romana il “Tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli” (can. 1443). Fu istituita in Roma verso il 1330 da papa Giovanni XXII.
Essa giudica in seconda istanza le cause definite in primo grado dai tribunali ecclesiastici ordinari e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; in terza istanza quelle già trattate in appello dalla stessa (—), da altro tribunale ecclesiastico e dal tribunale ecclesiastico della Città del Vaticano.
Le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici, comunque, per produrre effetti nel nostro ordinamento giuridico devono essere rese esecutive dalla Corte d’Appello territorialmente competente, previo accertamento della loro conformità alla legge italiana.
Ha competenza anche di prima istanza nelle cause contenziose riguardanti vescovi, abati, diocesi e altre persone fisiche e giuridiche contemplate dal can. 1405, n. 3 e inoltre per tutte le cause che il Romano Pontefice di sua iniziativa o su istanza delle parti abbia avocato e rimesso alla (—).
Si compone di un numero di prelati tra 9 e 12, italiani e stranieri, detti uditori, che giudicano collegialmente in turni di 3 o tutti insieme.
Il nome (—) deriva dall’uso di esaminare le questioni per turno di uditori oppure, più probabilmente, dal circolo formato dagli uditori stessi nelle loro sessioni.