Resistenza
Resistenza [diritto di]
È il diritto di un soggetto (individuo, gruppo o popolo) di non obbedire a comandi incostituzionali, pur provenienti da organi costituiti (resistenza passiva) oppure di reagire a comportamenti incostituzionali (resistenza attiva). Tale diritto trova difficilmente collocazione nei moderni ordinamenti, in cui è radicato in capo allo Stato il monopolio dell’uso della forza e la legittimità di questo uso si riduce alla sua conformità al diritto positivo. Esso veniva espressamente sancito in alcune costituzioni settecentesche e si trova previsto anche nell’attuale costituzione (Grundgesetz) tedesca. Inoltre il (—) costituisce motivo dominante della Declaration of Indipendence del 1776 e di altre costituzioni delle ex colonie nordamericane.
Una prima teorizzazione del (—) fu fatta dalla dottrina cristiana, la quale affermava che in caso di conflitto tra comandi del potere temporale e comandi di natura divina erano questi ultimi a prevalere.
Nel Medioevo il (—) trovò il suo fondamento nella lex superioris (insieme delle tradizioni e dei principi elaborati dalla dottrina cristiana), cui anche il monarca doveva obbedire.
Di fronte alla crescente prevaricazione dei sovrani, il (—) venne spesso recepito negli statuti e nei capitolati medievali e nel XVI secolo ebbe ampia diffusione con le guerre di religione [vedi]. I teorici protestanti legittimarono la ribellione dei sudditi al dominio del tiranno ed i fautori della teoria del diritto naturale [vedi] affermarono che ogni infrazione di quest’ultimo da parte del sovrano avrebbe rappresentato un vero e proprio illecito costituzionale, tale da giustificare la resistenza dei sudditi.
Il (—) venne in seguito positivizzato nelle costituzioni degli Stati Uniti del Nord America e nelle prime costituzioni francesi. Non è previsto, invece, nella costituzione USA ed in quella italiana. Per il nostro Paese al più è possibile parlare di un dovere morale di (—) agli imperativi giuridici che non corrispondono ai propri valori morali, ma non di un (—) riconosciuto dall’ordinamento agli individui. Si è anche precisato che “Dal diritto soggettivo alla resistenza si è sviluppato un principio strutturale e oggettivo della resistenza e dell’impedimento…” (Scholler). La nascita dello Stato di diritto [vedi], imperniato sul principio della separazione dei poteri [vedi Divisione dei poteri] e sul principio di legalità [vedi Legalità (principio di)], e dello Stato democratico, caratterizzato dall’investitura popolare dei governanti e dalla costituzionalizzazione dell’opposizione, consentono di affermare che “il concetto del diritto di resistenza si è trasfuso in quello di Stato di diritto, che ne ha concluso e coronato tutto lo svolgimento” (Bobbio).
Il diritto di (—) può, quindi, essere concepito come diritto-dovere di conservare questa forma di Stato, di opporsi ad ogni atto che non si conformi ai postulati dello Stato di diritto e dello Stato democratico.
In tale contesto può trovare adeguata collocazione il problema della giustificazione costituzionale della (—). Essa può ricavarsi indirettamente dall’art. 54 Cost., che impone a tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e alla Costituzione, e dall’art. 1 Cost. che attribuisce al popolo la sovranità [vedi sovranità popolare]. Al popolo spetta quindi il compito di assumere la difesa e la reintegrazione dei principi e valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale, qualora la risposta istituzionale degli organi a ciò preposti si riveli insufficiente o carente.
È il diritto di un soggetto (individuo, gruppo o popolo) di non obbedire a comandi incostituzionali, pur provenienti da organi costituiti (resistenza passiva) oppure di reagire a comportamenti incostituzionali (resistenza attiva). Tale diritto trova difficilmente collocazione nei moderni ordinamenti, in cui è radicato in capo allo Stato il monopolio dell’uso della forza e la legittimità di questo uso si riduce alla sua conformità al diritto positivo. Esso veniva espressamente sancito in alcune costituzioni settecentesche e si trova previsto anche nell’attuale costituzione (Grundgesetz) tedesca. Inoltre il (—) costituisce motivo dominante della Declaration of Indipendence del 1776 e di altre costituzioni delle ex colonie nordamericane.
Una prima teorizzazione del (—) fu fatta dalla dottrina cristiana, la quale affermava che in caso di conflitto tra comandi del potere temporale e comandi di natura divina erano questi ultimi a prevalere.
Nel Medioevo il (—) trovò il suo fondamento nella lex superioris (insieme delle tradizioni e dei principi elaborati dalla dottrina cristiana), cui anche il monarca doveva obbedire.
Di fronte alla crescente prevaricazione dei sovrani, il (—) venne spesso recepito negli statuti e nei capitolati medievali e nel XVI secolo ebbe ampia diffusione con le guerre di religione [vedi]. I teorici protestanti legittimarono la ribellione dei sudditi al dominio del tiranno ed i fautori della teoria del diritto naturale [vedi] affermarono che ogni infrazione di quest’ultimo da parte del sovrano avrebbe rappresentato un vero e proprio illecito costituzionale, tale da giustificare la resistenza dei sudditi.
Il (—) venne in seguito positivizzato nelle costituzioni degli Stati Uniti del Nord America e nelle prime costituzioni francesi. Non è previsto, invece, nella costituzione USA ed in quella italiana. Per il nostro Paese al più è possibile parlare di un dovere morale di (—) agli imperativi giuridici che non corrispondono ai propri valori morali, ma non di un (—) riconosciuto dall’ordinamento agli individui. Si è anche precisato che “Dal diritto soggettivo alla resistenza si è sviluppato un principio strutturale e oggettivo della resistenza e dell’impedimento…” (Scholler). La nascita dello Stato di diritto [vedi], imperniato sul principio della separazione dei poteri [vedi Divisione dei poteri] e sul principio di legalità [vedi Legalità (principio di)], e dello Stato democratico, caratterizzato dall’investitura popolare dei governanti e dalla costituzionalizzazione dell’opposizione, consentono di affermare che “il concetto del diritto di resistenza si è trasfuso in quello di Stato di diritto, che ne ha concluso e coronato tutto lo svolgimento” (Bobbio).
Il diritto di (—) può, quindi, essere concepito come diritto-dovere di conservare questa forma di Stato, di opporsi ad ogni atto che non si conformi ai postulati dello Stato di diritto e dello Stato democratico.
In tale contesto può trovare adeguata collocazione il problema della giustificazione costituzionale della (—). Essa può ricavarsi indirettamente dall’art. 54 Cost., che impone a tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e alla Costituzione, e dall’art. 1 Cost. che attribuisce al popolo la sovranità [vedi sovranità popolare]. Al popolo spetta quindi il compito di assumere la difesa e la reintegrazione dei principi e valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale, qualora la risposta istituzionale degli organi a ciò preposti si riveli insufficiente o carente.