Recezione

Recezione

Diffusione del diritto comune [vedi] nei Paesi europei in epoca medievale e moderna.
Il diritto comune romano-canonico, presentandosi come un complesso organico di norme, fu adottato da tutti quei Paesi che non avevano una legislazione unitaria e uniforme.
La (—) fu preparata dall’attività dei centri monastici, dove si redigevano per iscritto documenti giuridici, oltre che dall’attività giudiziaria delle corti, dove si applicavano le tecniche del procedimento romano-canonico [vedi]. Il diritto recepito era quello elaborato dai glossatori [vedi] della scuola di Bologna e di altre scuole, e diffuso dai docenti e dagli studenti in tutta Europa.
In Francia l’applicazione del diritto romano era subordinata all’approvazione regia. In un’ordinanza del 1312, Filippo il Bello dichiarò che nel suo regno aveva vigore essenzialmente il diritto consuetudinario, e non quello scritto (vale a dire romano). Nelle regioni meridionali, dove si seguiva il diritto romano, esso veniva riconosciuto dal re a titolo di consuetudine locale. La monarchia francese utilizzò gli schemi teorici dell’impero assoluto contenuti nel Corpus iuris civilis [vedi], per creare uno Stato nazionale moderno; il processo di emersione di un diritto francese fu attuato su modelli romanistici, attraverso un recupero delle parti più produttive del diritto romano.
In Spagna il fenomeno della (—) si presenta a partire già dal XII secolo, soprattutto nel diritto processuale. La presenza della diffusione romanistica in Spagna non fu però uniforme, per l’opposizione verificatasi in alcune zone. Essa si manifestò come “recezione in senso tecnico” (Catalogna, Maiorca), ispanizzazione dottrinale e pratica del diritto comune (Castiglia e Léon), semplice adozione di tecniche romanistiche (Aragona e Navarra).
Nei territori germanici il diritto romano arrivò in ritardo, rispetto agli altri Paesi dell’Europa occidentale. Nel 1495 il diritto comune divenne diritto ufficiale dell’impero, attraverso l’istituzione del supremo Tribunale camerale dell’impero. L’ordinanza d’istituzione di tale organo stabiliva che otto componenti (su sedici) dovessero essere esperti di diritto romano, e che esso doveva giudicare secondo il diritto comune imperiale, cioè secondo il diritto romano.
In Inghilterra, l’ordinamento giuridico nell’XI secolo era prevalentemente costituito da consuetudini anglosassoni e danesi, e dalle leggi formulate per iscritto da Edoardo III il Confessore (1042-1066). L’approccio con la tradizione latina fu problematico: il diritto inglese prese a prestito solo alcuni modelli formali del diritto comune, di cui subì un’influenza molto circoscritta.
Nell’Europa del Nord il diritto comune esercitò una certa influenza: il codice norvegese promulgato dal re Magnús IV Hákonarson (1274-1276) utilizzava categorie, tecniche e criteri tipici di una cultura che doveva conoscere il Corpus iuris e le decretales [vedi Decretali]. In Svezia una legge unificatrice ed organica, con criteri analoghi a quelli norvegesi, fu emanata nel 1352 dal re Magnús Eriksson.
La Polonia costituì un terreno fertile per la diffusione del procedimento romano-canonico. Nel 1364 il re Casimiro III fondò l’università di Cracovia, su modello di quelle italiane, istituendo numerose cattedre di diritto romano e canonico.
Il fenomeno della (—) determinò la creazione di un patrimonio tecnico-giuridico comune a livello europeo, pur nella diversità delle situazioni regionali e nazionali.