Realismo giuridico
Realismo giuridico
Complesso di concezioni giuridiche che rivolgono la loro attenzione all’effettività del diritto, opponendosi al formalismo giuridico [vedi] e al positivismo giuridico [vedi]. Tali teorie sostengono l’opportunità di ampliare il novero delle fonti del diritto, sino al punto da includervi alcune norme effettive, quali le consuetudini sociali e gli interessi diffusi.
Una delle maggiori correnti del (—) è quella americana, i cui esponenti (tra i quali Max Radin) forniscono una nuova visione della teoria delle fonti, spostando l’epicentro delle loro indagini dalla norma al giudice. Tali autori affermano che l’ordinamento giuridico non è composto dalle norme generali, ma dalle decisioni del giudice, per cui l’obiettivo che si propongono è quello di fornire una descrizione del diritto idonea a prevedere effettivamente le decisioni giudiziarie concrete: scienza del diritto è solo l’analisi dei risultati dell’attività del giudice e questi risultati costituiscono lo spunto per una previsione su comportamenti futuri.
Un’altra corrente di (—) in senso stretto è quella scandinava, i cui esponenti (tra cui Axel Hägerström e Alf Ross) sono mossi dal costante sforzo di ricondurre al piano dell’“essere” tutte le nozioni giuridiche. Tale indirizzo ricerca la realtà del diritto nei fatti psicologici e afferma che la validità della norma dipende dall’essere essa accettata dalla coscienza giuridica popolare. Per i giusrealisti scandinavi un grave errori dei giuspositivisti è quello di fornire la descrizione delle norme come devono essere applicate e non come lo sono effettivamente, con ciò compiendo irrimediabilmente un’opera ideologica, in cui la descrizione dei fatti si confonderebbe con la loro valutazione.
Complesso di concezioni giuridiche che rivolgono la loro attenzione all’effettività del diritto, opponendosi al formalismo giuridico [vedi] e al positivismo giuridico [vedi]. Tali teorie sostengono l’opportunità di ampliare il novero delle fonti del diritto, sino al punto da includervi alcune norme effettive, quali le consuetudini sociali e gli interessi diffusi.
Una delle maggiori correnti del (—) è quella americana, i cui esponenti (tra i quali Max Radin) forniscono una nuova visione della teoria delle fonti, spostando l’epicentro delle loro indagini dalla norma al giudice. Tali autori affermano che l’ordinamento giuridico non è composto dalle norme generali, ma dalle decisioni del giudice, per cui l’obiettivo che si propongono è quello di fornire una descrizione del diritto idonea a prevedere effettivamente le decisioni giudiziarie concrete: scienza del diritto è solo l’analisi dei risultati dell’attività del giudice e questi risultati costituiscono lo spunto per una previsione su comportamenti futuri.
Un’altra corrente di (—) in senso stretto è quella scandinava, i cui esponenti (tra cui Axel Hägerström e Alf Ross) sono mossi dal costante sforzo di ricondurre al piano dell’“essere” tutte le nozioni giuridiche. Tale indirizzo ricerca la realtà del diritto nei fatti psicologici e afferma che la validità della norma dipende dall’essere essa accettata dalla coscienza giuridica popolare. Per i giusrealisti scandinavi un grave errori dei giuspositivisti è quello di fornire la descrizione delle norme come devono essere applicate e non come lo sono effettivamente, con ciò compiendo irrimediabilmente un’opera ideologica, in cui la descrizione dei fatti si confonderebbe con la loro valutazione.