Realismo giuridico

Realismo giuridico

Complesso di concezioni giuridiche che rivolgono la loro attenzione all’effettività del diritto, opponendosi al formalismo giuridico [vedi] e al positivismo giuridico [vedi]. Tali teorie sostengono l’opportunità di ampliare il novero delle fonti del diritto, sino al punto da includervi alcune norme effettive, quali le consuetudini sociali e gli interessi diffusi.
Una delle maggiori correnti del (—) è quella americana, i cui esponenti (tra i quali Max Radin) forniscono una nuova visione della teoria delle fonti, spostando l’epicentro delle loro indagini dalla norma al giudice. Tali autori affermano che l’ordinamento giuridico non è composto dalle norme generali, ma dalle decisioni del giudice, per cui l’obiettivo che si propongono è quello di fornire una descrizione del diritto idonea a prevedere effettivamente le decisioni giudiziarie concrete: scienza del diritto è solo l’analisi dei risultati dell’attività del giudice e questi risultati costituiscono lo spunto per una previsione su comportamenti futuri.
Un’altra corrente di (—) in senso stretto è quella scandinava, i cui esponenti (tra cui Axel Hägerström e Alf Ross) sono mossi dal costante sforzo di ricondurre al piano dell’“essere” tutte le nozioni giuridiche. Tale indirizzo ricerca la realtà del diritto nei fatti psicologici e afferma che la validità della norma dipende dall’essere essa accettata dalla coscienza giuridica popolare. Per i giusrealisti scandinavi un grave errori dei giuspositivisti è quello di fornire la descrizione delle norme come devono essere applicate e non come lo sono effettivamente, con ciò compiendo irrimediabilmente un’opera ideologica, in cui la descrizione dei fatti si confonderebbe con la loro valutazione.