Papiniano (Emilio)

Papiniano (Emilio)

Giurista vissuto tra il II ed il III secolo d.C.; dotato di profonda sensibilità, si segnalò per le sue doti nello scarno panorama della giurisprudenza dell’età dei Severi (193-235 d.C.).
La fama conseguita, nel mondo antico così come in età moderna da (—), è ascrivibile principalmente alle sue peculiarità stilistiche, consistenti in una tendenziale essenzialità espressiva (accompagnata ad un linguaggio spesso ermetico).
Tra le principali opere di (—), vanno segnalate:
— i Libri XXXVII quaestiònum, probabilmente realizzati tra il 193 ed il 198 d.C.;
— i Libri XIX responsorum, scritti a partire dal 198 d.C.;
— i Libri II definitiònum;
— i Libri II de adultèriis.
A (—) è anche attribuita una breve monografia, intitolata ’Astunómikos monóbiblos concernente i diritti e doveri spettanti agli astunomoi, funzionari municipali con tutta probabilità identificabili nei quattuòrviri viis in ùrbe prugàndis.
La notevole considerazione di cui egli godette tra i suoi contemporanei è testimoniata dalla sua menzione nella legge delle citazioni [vedi Citazioni (legge delle)], secondo la quale, in caso di pareri discordi, doveva prevalere proprio quello di (—).