Pacta sunt servanda
Pacta sunt servanda (I patti devono essere rispettati) art. 26
Convenzione sul diritto dei trattati 23-5-1969
Norma formale di carattere consuetudinario che costituisce uno dei principi fondamentali del diritto internazionale. Essa stabilisce l’imprescindibile obbligo degli Stati contraenti di un accordo di adempiere gli impegni da essi assunti con la stipulazione dello stesso.
Tale norma ha una duplice funzione: da un lato, quella di affermare l’obbligatorietà dei trattati, dall’altro quella, di più vasta portata, di porsi come norma primaria sulla produzione giuridica internazionale, in quanto considera l’accordo come fonte di norme giuridiche che producono effetti tra gli Stati.
Convenzione sul diritto dei trattati 23-5-1969
Norma formale di carattere consuetudinario che costituisce uno dei principi fondamentali del diritto internazionale. Essa stabilisce l’imprescindibile obbligo degli Stati contraenti di un accordo di adempiere gli impegni da essi assunti con la stipulazione dello stesso.
Tale norma ha una duplice funzione: da un lato, quella di affermare l’obbligatorietà dei trattati, dall’altro quella, di più vasta portata, di porsi come norma primaria sulla produzione giuridica internazionale, in quanto considera l’accordo come fonte di norme giuridiche che producono effetti tra gli Stati.