Obiter dictum
Obiter dictum (Detto di passaggio, in via incidentale)
Principio di Common Law [vedi] in base al quale le corti giudiziarie risultano sprovviste del potere di formulare regole vincolanti su questioni che non sono immediato oggetto della controversia tra le parti e quanto da esse eventualmente dichiarato su tali materie non ha valore obbligatorio ma è (—).
Nell’ordinamento anglosassone la vincolatività del precedente riguarda solo la ratio decidendi (o holding), ossia la motivazione della sentenza, comprendente sia il principio di diritto che il fatto considerato dal giudice essenziale e determinante.
La sentenza viene considerata dal giudice come precedente dotato di autorità vincolante per i processi successivi solo in riferimento alle questioni oggetto della lite e discusse dinanzi alla corte. Se le affermazioni giudiziali toccano argomenti diversi dalla causa, esse non condizioneranno un successivo giudizio; sono obiter, affermazioni soltanto incidentali.
L’(—), tuttavia, non viene ignorato. Quando, infatti, è formulato in casi recenti, esplica una funzione “persuasiva” per le corti minori e, spesso, è tenuto presente dagli avvocati nella loro attività di consulenza.
Principio di Common Law [vedi] in base al quale le corti giudiziarie risultano sprovviste del potere di formulare regole vincolanti su questioni che non sono immediato oggetto della controversia tra le parti e quanto da esse eventualmente dichiarato su tali materie non ha valore obbligatorio ma è (—).
Nell’ordinamento anglosassone la vincolatività del precedente riguarda solo la ratio decidendi (o holding), ossia la motivazione della sentenza, comprendente sia il principio di diritto che il fatto considerato dal giudice essenziale e determinante.
La sentenza viene considerata dal giudice come precedente dotato di autorità vincolante per i processi successivi solo in riferimento alle questioni oggetto della lite e discusse dinanzi alla corte. Se le affermazioni giudiziali toccano argomenti diversi dalla causa, esse non condizioneranno un successivo giudizio; sono obiter, affermazioni soltanto incidentali.
L’(—), tuttavia, non viene ignorato. Quando, infatti, è formulato in casi recenti, esplica una funzione “persuasiva” per le corti minori e, spesso, è tenuto presente dagli avvocati nella loro attività di consulenza.