Mundio (o mundium)

Mundio (o mundium)

Istituto del diritto germanico [vedi] che assunse nei vari ordinamenti delle caratteristiche diverse.
Nell’antico diritto germanico, esso indicava il potere del capofamiglia sugli altri componenti del gruppo e la tutela da questi esercitata.
In particolare, nel diritto longobardo [vedi] il (—) aveva carattere essenzialmente patrimoniale, consistendo nel diritto-potere di amministrare i beni della donna, considerata incapace di agire, e di assisterla nel compimento di atti giuridici, anche di quelli relativi a beni di sua proprietà. Il (—) era esercitato dal mondualdo o mundoaldo. Questi poteva essere un parente compreso il figlio minorenne della vedova, oppure la curtis regia. Senza l’approvazione del mundoaldo gli atti giuridici della donna non erano validi.
Il (—) poteva essere trasferito per successione o per atto di disposizione.
Il mundoaldo aveva dei poteri personali sulla donna, il cui abuso poteva portare alla decadenza del titolare, a meno che questi fosse il padre o il fratello.
Rotari
[vedi Editto di Rotari] ribadì l’impossibilità giuridica della donna di liberarsi da tale istituto. All’elemento patrimoniale si aggiunse, successivamente un contenuto protettivo, anche se il primo rimase prevalente.