Lex fundamentalis
Lex fundamentalis
Legge di rango superiore [vedi Constitutio] che fonda la sua maggiore forza rispetto alla norma comune (nòmos) su una duplice preminenza:
— filosofica: in quanto espressione di princìpi generali, non transeunti, universali e inviolabili [vedi Diritto naturale];
— religiosa: perché è considerata un punto di coincidenza tra legge degli uomini e legge di Dio che, tra l’altro, legittimava il potere carismatico del sovrano.
La (—) sancisce spesso il compromesso tra forze politiche dominanti (così, ad esempio, la Magna charta del 1215 che fissò in forma scritta il raggiunto accordo tra corona e baroni in Inghilterra).
La (—) fa discendere la sua superiorità soprattutto da motivazioni storiche, necessarie per suggellare in forma scritta una consuetudine radicata e irreversibile. Il giureconsulto britannico Henry Bracton (1250) considera la (—) al di sopra della volontà del sovrano affermando che “il Re ha Dio sopra di lui … e poi la legge che lo ha fatto Re!” e significando cioè che la prassi istitutiva della Corona è sottratta alla volontà del sovrano. Altri esempi di (—) sono la Bolla d’oro [vedi] emanata dall’imperatore Carlo IV, il Konungabalk che è lo statuto fondamentale della Svezia, la Petition of Rights (1628), l’Habeas Corpus [vedi] del 1679, il Bill of Rights [vedi] del 1689 e successive forme di covenant (contratti tra diverse forze sociali).
Nel corso del XVIII secolo, con l’affermarsi dell’autorità del Parlamento, la forza della (—) è stata considerata come il riflesso di tale istituzione sovrana. Istituzione che, allorché si è affermato il principio del contratto sociale [vedi Contrattualismo] è stata indissolubilmente legata alla riconosciuta superiorità della volontà popolare, considerata come effettivo fondamento della sovranità [vedi].
Legge di rango superiore [vedi Constitutio] che fonda la sua maggiore forza rispetto alla norma comune (nòmos) su una duplice preminenza:
— filosofica: in quanto espressione di princìpi generali, non transeunti, universali e inviolabili [vedi Diritto naturale];
— religiosa: perché è considerata un punto di coincidenza tra legge degli uomini e legge di Dio che, tra l’altro, legittimava il potere carismatico del sovrano.
La (—) sancisce spesso il compromesso tra forze politiche dominanti (così, ad esempio, la Magna charta del 1215 che fissò in forma scritta il raggiunto accordo tra corona e baroni in Inghilterra).
La (—) fa discendere la sua superiorità soprattutto da motivazioni storiche, necessarie per suggellare in forma scritta una consuetudine radicata e irreversibile. Il giureconsulto britannico Henry Bracton (1250) considera la (—) al di sopra della volontà del sovrano affermando che “il Re ha Dio sopra di lui … e poi la legge che lo ha fatto Re!” e significando cioè che la prassi istitutiva della Corona è sottratta alla volontà del sovrano. Altri esempi di (—) sono la Bolla d’oro [vedi] emanata dall’imperatore Carlo IV, il Konungabalk che è lo statuto fondamentale della Svezia, la Petition of Rights (1628), l’Habeas Corpus [vedi] del 1679, il Bill of Rights [vedi] del 1689 e successive forme di covenant (contratti tra diverse forze sociali).
Nel corso del XVIII secolo, con l’affermarsi dell’autorità del Parlamento, la forza della (—) è stata considerata come il riflesso di tale istituzione sovrana. Istituzione che, allorché si è affermato il principio del contratto sociale [vedi Contrattualismo] è stata indissolubilmente legata alla riconosciuta superiorità della volontà popolare, considerata come effettivo fondamento della sovranità [vedi].