Lex Burgundionum
Lex Burgundionum
Conosciuta anche come Lex Gundobada o Gumbata o Gombetta o Borgognona. Complesso di norme risalenti all’inizio del VI secolo, regolanti i rapporti tra i soli Burgundi [vedi]. La sua emanazione (502) si deve al re Gundebaldo [vedi]. Si tratta di una raccolta, in 88 titoli, delle costituzioni dei re burgundi, sottoposta alla corte del re e promulgata dopo l’adesione degli ottimati. Essa contiene un diritto barbarico mitigato, rispetto al diritto primitivo. Presenta, inoltre, elementi presi dal diritto romano.
La parte più interessante riguarda la famiglia. Il matrimonio è concepito quasi come acquisto della moglie da parte del marito. Questi versa una somma al padre della futura sposa dinanzi a testimoni. Un terzo di essa servirà a costituire il corredo della moglie. Il giorno dopo la consumazione del matrimonio, il marito deve dare alla moglie il “dono nuziale”.
Il matrimonio è stabile: il divorzio è proibito. Il marito può ripudiare la moglie solo in caso di adulterio o stregoneria. Se ella viene ripudiata per qualunque altro motivo, il marito deve lasciarle tutti i propri beni. In caso di ripudio senza motivo, egli dovrà pagare un’ammenda.
Nella famiglia gli uomini hanno il primato. I figli dividono tra di loro i beni paterni. Le figlie hanno diritto alla successione solo nel caso in cui non vi siano figli maschi.
Il diritto penale burgundo si allontana dal diritto romano. La prova dei delitti viene fatta mediante giuramento e si usa il duello giudiziario [vedi Duello]. La (—) fissa un risarcimento per i delitti, a titolo di compenso per la vittima. Le sanzioni sono pubbliche; la pena di morte è inflitta per omicidio, rapina a mano armata, furto di bestiame. La maggior parte delle pene sono ammende che si aggiungono alla compensazione.
Conosciuta anche come Lex Gundobada o Gumbata o Gombetta o Borgognona. Complesso di norme risalenti all’inizio del VI secolo, regolanti i rapporti tra i soli Burgundi [vedi]. La sua emanazione (502) si deve al re Gundebaldo [vedi]. Si tratta di una raccolta, in 88 titoli, delle costituzioni dei re burgundi, sottoposta alla corte del re e promulgata dopo l’adesione degli ottimati. Essa contiene un diritto barbarico mitigato, rispetto al diritto primitivo. Presenta, inoltre, elementi presi dal diritto romano.
La parte più interessante riguarda la famiglia. Il matrimonio è concepito quasi come acquisto della moglie da parte del marito. Questi versa una somma al padre della futura sposa dinanzi a testimoni. Un terzo di essa servirà a costituire il corredo della moglie. Il giorno dopo la consumazione del matrimonio, il marito deve dare alla moglie il “dono nuziale”.
Il matrimonio è stabile: il divorzio è proibito. Il marito può ripudiare la moglie solo in caso di adulterio o stregoneria. Se ella viene ripudiata per qualunque altro motivo, il marito deve lasciarle tutti i propri beni. In caso di ripudio senza motivo, egli dovrà pagare un’ammenda.
Nella famiglia gli uomini hanno il primato. I figli dividono tra di loro i beni paterni. Le figlie hanno diritto alla successione solo nel caso in cui non vi siano figli maschi.
Il diritto penale burgundo si allontana dal diritto romano. La prova dei delitti viene fatta mediante giuramento e si usa il duello giudiziario [vedi Duello]. La (—) fissa un risarcimento per i delitti, a titolo di compenso per la vittima. Le sanzioni sono pubbliche; la pena di morte è inflitta per omicidio, rapina a mano armata, furto di bestiame. La maggior parte delle pene sono ammende che si aggiungono alla compensazione.