Legalità

Legalità [principio di]

Necessario corollario del principio della separazione dei poteri [vedi Montesquieu Charles-Louis de Secondat de]. Il (—) impone, allorquando il legislatore abbia posto in essere un comando legislativo, che i pubblici poteri (esecutivo e giurisdizionale) si attengano al dettato della legge [vedi]. Al contrario dello Stato assoluto [vedi assolutismo], dove il re era sciolto (absolutus) da ogni vincolo, essendo egli stesso “la legge”, negli ordinamenti contemporanei il (—) implica la soggezione dei pubblici poteri alla legge.
Esso può essere inoltre inteso nel senso che:
— gli atti dei pubblici poteri devono trovare il loro fondamento positivo nella legge: (—) in senso formale;
— gli atti dei pubblici poteri devono essere compiutamente disciplinati dalla legge: (—) in senso sostanziale.
In senso lato, la legalità indica la conformità di un’azione alla legge. Kant [vedi Kant Immanuel] distingue la legalità dalla moralità. Nel primo caso vi è l’accordo dell’azione con la legge, indipendentemente dal movente dell’azione stessa. Nel secondo caso l’idea del dovere derivata dalla legge è al tempo stesso movente dell’azione.