Launegild

Launegild (controprestazione)

Istituto del diritto longobardo [vedi]. Consisteva in una controprestazione effettuata dal donatario a favore del donante. Originariamente il (—) era commisurato all’entità della donazione ma ben presto divenne meramente simbolico.
Effetto del (—) era quello di confermare la volontà del donante, evitando ripensamenti e doppie donazioni.
L’istituto rimase in vigore per tutto il Medioevo e venne ampiamente adottato anche da soggetti di nazionalità romana: nel Codex dipomaticus Cavensis del 1030, addirittura, il (—) viene ricondotto alla legge ed alle consuetudini tipiche dei Romani, a riprova delle contaminazioni e delle compenetrazioni che l’elemento germanico produsse su quello romano.