Lateranensi
Lateranensi [patti]
Accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede firmati l’11-2-1929 nel palazzo di S. Giovanni in Laterano. Essi regolavano i rapporti tra i due soggetti firmatari. Disciplinavano le condizioni della Chiesa cattolica in Italia, riconoscendole il libero esercizio del potere spirituale.
Erano composti da tre documenti: il trattato, la convenzione finanziaria, il concordato.
Il trattato garantiva assoluta indipendenza alla Santa Sede, riconoscendola come soggetto di diritto internazionale quale Stato della Città del Vaticano: esso riaffermava la religione cattolica quale religione dello Stato.
Col trattato venne abrogata la legge delle guarentigie [vedi guarentigie (legge delle)].
La convenzione finanziaria impegnava l’Italia a riparare i danni inferti alla Santa Sede con l’occupazione di Roma (1870).
Il concordato imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano e riconosceva numerosi privilegi alla Chiesa cattolica: al matrimonio religioso venivano riconosciuti effetti civili e le cause di nullità ricadevano sotto i tribunali ecclesiastici; l’insegnamento della religione cattolica diveniva obbligatorio. Prevedeva il finanziamento diretto del clero, da parte dello Stato (congrua).
Nel 1984 è stato firmato un nuovo concordato, il quale afferma il principio della neutralità dello Stato rispetto alla materia religiosa. Esso ha anche introdotto il carattere opzionale dell’insegnamento religioso nelle scuole e il finanziamento per contribuzioni volontarie da parte dei fedeli all’atto della denuncia dei redditi.
Accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede firmati l’11-2-1929 nel palazzo di S. Giovanni in Laterano. Essi regolavano i rapporti tra i due soggetti firmatari. Disciplinavano le condizioni della Chiesa cattolica in Italia, riconoscendole il libero esercizio del potere spirituale.
Erano composti da tre documenti: il trattato, la convenzione finanziaria, il concordato.
Il trattato garantiva assoluta indipendenza alla Santa Sede, riconoscendola come soggetto di diritto internazionale quale Stato della Città del Vaticano: esso riaffermava la religione cattolica quale religione dello Stato.
Col trattato venne abrogata la legge delle guarentigie [vedi guarentigie (legge delle)].
La convenzione finanziaria impegnava l’Italia a riparare i danni inferti alla Santa Sede con l’occupazione di Roma (1870).
Il concordato imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano e riconosceva numerosi privilegi alla Chiesa cattolica: al matrimonio religioso venivano riconosciuti effetti civili e le cause di nullità ricadevano sotto i tribunali ecclesiastici; l’insegnamento della religione cattolica diveniva obbligatorio. Prevedeva il finanziamento diretto del clero, da parte dello Stato (congrua).
Nel 1984 è stato firmato un nuovo concordato, il quale afferma il principio della neutralità dello Stato rispetto alla materia religiosa. Esso ha anche introdotto il carattere opzionale dell’insegnamento religioso nelle scuole e il finanziamento per contribuzioni volontarie da parte dei fedeli all’atto della denuncia dei redditi.