Kelsen Hans
Kelsen Hans (Praga 1881 - Berkeley 1973)
Giurista austriaco. Nel 1906 sostenne, alla facoltà di diritto di Vienna, una tesi sulla teoria dello Stato in Dante. Dopo la tesi di abilitazione, che costituì la prima versione della sua dottrina, divenne professore alla facoltà di diritto (1918). Esponente del partito socialdemocratico, redasse il progetto della costituzione austriaca (1920). In essa fu, tra l’altro, istituita per la prima volta, una Corte costituzionale.
Fu membro della Corte stessa fino al 1929, anno in cui lasciò l’Austria. Insegnò a Colonia, Ginevra, Praga e dal 1938 negli Stati Uniti. Le sue opere principali furono La dottrina pura del diritto (1934; una seconda edizione apparve nel 1960) e la Teoria generale del diritto e dello Stato (1945).
Il fondamento della “dottrina pura” è la distinzione fra “essere” e “dover essere” (sein e sollen). Alla prima categoria appartengono le scienze naturali, alla seconda quelle normative. Il “dovrebbe” giuridico è riconducibile, per il giurista austriaco, alla proposizione che se accade il fatto “A”, allora ne deve conseguire “B”.
Il sistema giuridico di un determinato Paese è, per (—), l’insieme delle proposizioni imperative o norme tra loro collegate. Tale rappresentazione del diritto è una dottrina “pura”, perché astrae da tutto ciò che non è la norma, quindi prescinde da ogni riferimento morale, economico, sociale. La scienza giuridica deve fornire, per (—), un modello di analisi del sistema giuridico, che metta in evidenza i rapporti tra le norme. Queste ultime si trovano in un rapporto di dipendenza: ognuna di esse trae la sua autorità da una norma superiore, fino a giungere alla Costituzione. Anche al di sopra di essa vi sarà una norma “fondamentale” [vedi Grundnorm]. L’immagine risultante è quella di una struttura giuridica “a gradini”, percorribili in senso ascendente o discendente.
Esponente estremo del formalismo giuridico [vedi] di matrice ottocentesca, (—) ha profondamente influenzato la cultura giuridica contemporanea.
Giurista austriaco. Nel 1906 sostenne, alla facoltà di diritto di Vienna, una tesi sulla teoria dello Stato in Dante. Dopo la tesi di abilitazione, che costituì la prima versione della sua dottrina, divenne professore alla facoltà di diritto (1918). Esponente del partito socialdemocratico, redasse il progetto della costituzione austriaca (1920). In essa fu, tra l’altro, istituita per la prima volta, una Corte costituzionale.
Fu membro della Corte stessa fino al 1929, anno in cui lasciò l’Austria. Insegnò a Colonia, Ginevra, Praga e dal 1938 negli Stati Uniti. Le sue opere principali furono La dottrina pura del diritto (1934; una seconda edizione apparve nel 1960) e la Teoria generale del diritto e dello Stato (1945).
Il fondamento della “dottrina pura” è la distinzione fra “essere” e “dover essere” (sein e sollen). Alla prima categoria appartengono le scienze naturali, alla seconda quelle normative. Il “dovrebbe” giuridico è riconducibile, per il giurista austriaco, alla proposizione che se accade il fatto “A”, allora ne deve conseguire “B”.
Il sistema giuridico di un determinato Paese è, per (—), l’insieme delle proposizioni imperative o norme tra loro collegate. Tale rappresentazione del diritto è una dottrina “pura”, perché astrae da tutto ciò che non è la norma, quindi prescinde da ogni riferimento morale, economico, sociale. La scienza giuridica deve fornire, per (—), un modello di analisi del sistema giuridico, che metta in evidenza i rapporti tra le norme. Queste ultime si trovano in un rapporto di dipendenza: ognuna di esse trae la sua autorità da una norma superiore, fino a giungere alla Costituzione. Anche al di sopra di essa vi sarà una norma “fondamentale” [vedi Grundnorm]. L’immagine risultante è quella di una struttura giuridica “a gradini”, percorribili in senso ascendente o discendente.
Esponente estremo del formalismo giuridico [vedi] di matrice ottocentesca, (—) ha profondamente influenzato la cultura giuridica contemporanea.