Jhering Rudolf von
Jhering Rudolf von (Aurich 1818 - Göttingen 1892)
Giurista e storico del diritto tedesco. Fu professore di diritto romano in diverse università tedesche, nonché in Svizzera e in Austria.
Scrisse Lo spirito del diritto romano (1852-’65), “manifesto” del positivismo giuridico [vedi]; in esso criticò il diritto naturale [vedi], considerando solo il diritto statale come diritto positivo [vedi].
Di tutt’altra tendenza apparve Lo scopo nel diritto (1877), espressione di una concezione teleologica del diritto. Per (—) la scienza giuridica doveva rivolgersi alle relazioni sociali sottostanti le norme, allo scopo di proteggere gli interessi dell’individuo e della società. Il legislatore e il giudice avrebbero dovuto armonizzare tali interessi, i quali non erano necessariamente in contrasto tra di loro. Per (—) l’azione dei singoli è legata alla ricompensa nel campo dei rapporti economici, e alla coazione in quello dei rapporti giuridici. (—) è stato il primo studioso a presentare il diritto quale un meccanismo sociale che armonizzi il gruppo, l’individuo e i loro rispettivi interessi.
In Faceto e serio nella giurisprudenza (1884), egli arrivò a ridicolizzare gli eccessi positivistici della sua opera sul diritto romano.
Giurista e storico del diritto tedesco. Fu professore di diritto romano in diverse università tedesche, nonché in Svizzera e in Austria.
Scrisse Lo spirito del diritto romano (1852-’65), “manifesto” del positivismo giuridico [vedi]; in esso criticò il diritto naturale [vedi], considerando solo il diritto statale come diritto positivo [vedi].
Di tutt’altra tendenza apparve Lo scopo nel diritto (1877), espressione di una concezione teleologica del diritto. Per (—) la scienza giuridica doveva rivolgersi alle relazioni sociali sottostanti le norme, allo scopo di proteggere gli interessi dell’individuo e della società. Il legislatore e il giudice avrebbero dovuto armonizzare tali interessi, i quali non erano necessariamente in contrasto tra di loro. Per (—) l’azione dei singoli è legata alla ricompensa nel campo dei rapporti economici, e alla coazione in quello dei rapporti giuridici. (—) è stato il primo studioso a presentare il diritto quale un meccanismo sociale che armonizzi il gruppo, l’individuo e i loro rispettivi interessi.
In Faceto e serio nella giurisprudenza (1884), egli arrivò a ridicolizzare gli eccessi positivistici della sua opera sul diritto romano.