Ius proprium
Ius proprium (lat. diritto proprio)
In età medievale era il diritto degli ordinamenti locali (feudi, comuni, corporazioni artigiane, Stati monarchici), considerato particolare rispetto al diritto universale dell’impero.
Fonti del (—) erano le consuetudini (per i feudi), gli statuti (per i comuni e le corporazioni) e corpi consolidati di norme (per gli Stati monarchici).
Accanto al (—) si poneva il diritto comune [vedi], con funzioni integrative e sussidiarie, ossia volte a regolare le fattispecie concrete solo qualora il (—), spesso frammentato e lacunoso, non disponesse.
In età medievale era il diritto degli ordinamenti locali (feudi, comuni, corporazioni artigiane, Stati monarchici), considerato particolare rispetto al diritto universale dell’impero.
Fonti del (—) erano le consuetudini (per i feudi), gli statuti (per i comuni e le corporazioni) e corpi consolidati di norme (per gli Stati monarchici).
Accanto al (—) si poneva il diritto comune [vedi], con funzioni integrative e sussidiarie, ossia volte a regolare le fattispecie concrete solo qualora il (—), spesso frammentato e lacunoso, non disponesse.